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Modifiche alla soglia di registrazione IVA e alle libere professioni

È stato pubblicato di recente. Decreto del Governo n. 576 del 22 luglio 2020, Per quanto riguarda alcune modifiche apportate all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11 del decreto governativo n. 953 recante le disposizioni di attuazione della legge sull'IVA, tali modifiche consistono nell'innalzamento della soglia di fatturato per l'assoggettamento all'IVA da 2 milioni di lek a 10 milioni di lek.

Sono state inoltre abrogate le precedenti disposizioni relative all'obbligo di registrazione ai fini IVA per i liberi professionisti e i produttori agricoli. Di interesse è anche la possibilità di registrarsi volontariamente ai fini IVA, a condizione che il fatturato superi i 5 milioni di Lek.

Di seguito sono riportate le modifiche apportate al Decreto del Governo n. 953 del 29 dicembre 2014, con il testo precedente, prima delle ultime modifiche, e le modifiche stesse.

“Decisione

N. 576, del 22 luglio 2020

Per alcune modifiche alla Decisione n. 953 del 29 dicembre 2014, del

Al Consiglio dei Ministri, “Per le disposizioni di attuazione della legge n.

92/2014, ‘SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO NELLA REPUBBLICA DI

’dell'Albania”, modificato

Ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione e dell'articolo 159 della legge n. 92/2014 “sull'imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, su proposta del Ministro delle Finanze e dell'Economia, il Consiglio dei Ministri

Impostalo:

Nella decisione n. 953, del 29 dicembre 2014, Al regolamento del Consiglio dei ministri, nella versione modificata, sono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 10, paragrafo 1 (modificato)

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione e dei registri sintetici per la categoria dei soggetti passivi con un fatturato annuo compreso tra due e cinque milioni di lek.

Ai sensi dell'articolo 107 della legge, i soggetti passivi che realizzano un fatturato annuo superiore alla soglia minima di registrazione ai fini IVA, come specificato al paragrafo 1 dell’articolo 11 della presente decisione, ma non superiore a 5 milioni di lekë, devono presentare la dichiarazione IVA su base mensile entro il 14 del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell’anno civile.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 109 della legge, questa categoria di soggetti passivi deve allegare alla dichiarazione IVA i registri sintetici, ovvero il registro degli acquisti e il registro delle vendite, su base mensile, entro il 10° giorno del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno civile.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti passivi per i quali la soglia minima di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è pari a zero, indipendentemente dal loro fatturato annuo. (Iniziale)

AbolitoModificato).

Articolo 11

Determinazione della soglia minima di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)

1. Ai sensi dell'articolo 117 della legge, la soglia minima di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è pari a un fatturato di 2.000.000 (due milioni) di lekë in un anno solare, salvo nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo. (Iniziale).

“1. Ai sensi dell'articolo 117 della Legge, la soglia minima di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è pari a un fatturato di 10.000.000 (dieci milioni) di lekë in un anno solare. Il soggetto passivo ha il diritto di optare per l'applicazione del regime IVA standard, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 120 della Legge, se il fatturato annuo supera i 5.000.000 (cinque milioni) di lekë.” (Modificato).

2. La soglia minima di registrazione ai fini IVA per i soggetti passivi che prestano servizi nell'ambito di attività economiche, in professioni quali: avvocato, notaio, medico specialista, dentista, odontoiatra, farmacista, infermiere, veterinario, architetto, ingegnere, tecnico di laboratorio medico, disegnatore tecnico, economista, agronomo, commercialista, revisore contabile e perito immobiliare, indipendentemente dal loro fatturato annuo, è pari a zero. Tutte queste figure sono soggetti passivi, registrati ai fini IVA, anche se svolgono attività esenti ai sensi di legge.

(Abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021 dal Decreto del Governo n. 576 del 22 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 29 luglio 2020.) (Principianti).

2. Abrogato (modificato)

3. Per i produttori agricoli ai quali si applica il regime speciale di compensazione e che esercitano la propria attività economica in qualità di agricoltori individuali, la soglia minima di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è pari a un fatturato di 5.000.000 (cinque milioni) di lekë in un anno solare. I produttori agricoli ai quali si applica il regime speciale di compensazione

gli agricoltori che esercitano la propria attività economica nell'ambito di un'impresa agricola costituita come società cooperativa agricola (SHBB), sono esenti dall’applicazione della soglia di cui sopra per il regime del sistema di compensazione speciale, a condizione che tale SHBB svolga esclusivamente attività di vendita dei prodotti agricoli dei propri soci a soggetti passivi che non fanno parte del sistema di compensazione. In questo caso, l'acquirente soggetto passivo emette una fattura fiscale solo al venditore, la società cooperativa agricola, mentre quest'ultima non emette una fattura fiscale, in conformità con i principi di questo regime per i soci agricoltori della società cooperativa agricola. Se la società cooperativa agricola, oltre alle vendite effettuate nell’ambito del regime speciale del sistema di compensazione degli agricoltori, svolge altre attività, è registrata ai fini del regime IVA standard. (Iniziale).

3. Abrogato (modificato)

Nota: A colori, cioè rosso Le modifiche sono state annotate e il testo definitivo è riportato di seguito.

Scarica qui Aggiornamento VKM 953.

Fonte: Gazzetta Ufficiale.

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