- La rettifica dell’IVA detratta viene effettuata quando cambiano le condizioni in base alle quali era stata effettuata la detrazione iniziale.
- I beni strumentali hanno un periodo di adeguamento più lungo rispetto agli altri beni.
- L'adeguamento viene effettuato entro il termine previsto dalla legge e risulta riportato nella dichiarazione.
- Esistono casi in cui non è richiesta alcuna regolamentazione, e la legge li specifica esplicitamente.
La rettifica non è una correzione di un errore. Si tratta di un meccanismo previsto dalla legge per i casi in cui la destinazione d’uso dei beni cambi dopo l’acquisto, ad esempio quando un bene passa da un’attività soggetta a imposta a un’attività esente.
Nel caso dei beni patrimoniali ciò riveste particolare importanza, poiché il periodo di adeguamento si estende su diversi anni. Ciò significa che una vendita o un cambiamento di destinazione d’uso dopo tre anni potrebbe comunque richiedere un adeguamento. Il trattamento dei beni ai fini dell’imposta sul reddito è disponibile sul nostro sito web. spese deducibili.
Principi generali relativi alla rettifica dell’IVA a monte
Ai sensi dell'articolo 82 della legge N. 92/2014 “Sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, In base alla normativa modificata, per effettuare le rettifiche relative all’IVA detratta è necessario applicare determinate regole. Se la detrazione dell’IVA è stata effettuata correttamente e/o non riguarda beni esclusi dal diritto alla detrazione, la detrazione effettuata alle condizioni previste dalla legge non costituisce una rettifica dell’IVA a credito.
La detrazione dell’IVA precedentemente effettuata viene rettificata qualora risulti superiore o inferiore all’importo che il soggetto passivo aveva diritto di detrarre.
Pertanto, la legge prevede che si debba procedere a un adeguamento qualora il coefficiente di detrazione parziale relativo a un bene o a un servizio debba essere modificato a seguito di un cambiamento o di un ampliamento dell’uso del bene stesso, oppure qualora si verifichino eventi che impongano una modifica nell’uso del bene o del servizio.
Il termine ultimo per l'adeguamento
Per i beni immobili si possono effettuare rettifiche entro un periodo di dieci anni, Per i beni mobili, tali adeguamenti possono essere effettuati entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di acquisto o di produzione dei beni, a condizione che il loro prezzo di acquisto o costo di produzione superi i 500.000 (cinquecentomila) lek, IVA esclusa.
Le rettifiche apportate possono comportare sia il disconoscimento di parte dell’IVA a credito sia una detrazione aggiuntiva. In entrambi i casi, esse vengono registrate nel registro degli acquisti e nella sezione pertinente della dichiarazione IVA, a seconda che aumentino (+) o diminuiscano (–) l’IVA a credito.
Attenzione!
Non è possibile effettuare alcuna rettifica per i beni con coefficiente imponibile pari a zero, ovvero beni che, sin dall’inizio, non sono stati utilizzati da un soggetto passivo che agisce in tale veste nell’ambito di operazioni soggette all’IVA.
Rettifiche di ammortamento relative ai beni strumentali
La detrazione iniziale dell’IVA viene rettificata quando l’utilizzo dei beni strumentali subisce una variazione tale da incidere sul diritto del soggetto passivo di detrarre l’importo dell’IVA, che può risultare inferiore o superiore.
L'adeguamento annuale viene effettuato solo per la quota pari a un decimo (ad es. 1/10) dell'IVA sui beni immobili e per la quota pari a un quinto (ad es. 1/5) dell'IVA sugli altri beni strumentali, per quanto riguarda l'IVA sui beni strumentali.
La rettifica deve essere effettuata sulla base delle variazioni del diritto alla detrazione per gli anni successivi relativi all’anno in cui i beni strumentali sono stati acquisiti (acquistati o prodotti). L’anno solare incompleto deve essere considerato come un anno intero. Le registrazioni di rettifica relative alle detrazioni devono essere riportate nel registro degli acquisti e nella casella pertinente della dichiarazione IVA.
Caso di mancata regolamentazione
Il soggetto passivo non è tenuto a rettificare la detrazione se la differenza relativa all’IVA detraibile da rettificare è inferiore a 20.000 (ventimila) lek.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
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