Rettifiche relative alla detrazione dell'IVA

Principi generali relativi alla rettifica dell’IVA a monte

Ai sensi dell'articolo 82 della legge N. 92/2014 “Sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, In base alla normativa modificata, per effettuare le rettifiche relative all’IVA detratta è necessario applicare determinate regole. Se la detrazione dell’IVA è stata effettuata correttamente e/o non riguarda beni esclusi dal diritto alla detrazione, la detrazione effettuata alle condizioni previste dalla legge non costituisce una rettifica dell’IVA a credito.

La detrazione dell’IVA precedentemente effettuata viene rettificata qualora risulti superiore o inferiore all’importo che il soggetto passivo aveva diritto di detrarre.

Pertanto, la legge prevede che si debba procedere a un adeguamento qualora il coefficiente di detrazione parziale relativo a un bene o a un servizio debba essere modificato a seguito di un cambiamento o di un ampliamento dell’uso del bene stesso, oppure qualora si verifichino eventi che impongano una modifica nell’uso del bene o del servizio.

Il termine ultimo per l'adeguamento

L’ammortamento può essere effettuato su un periodo di dieci anni per i beni immobili e su un periodo di cinque anni per i beni mobili, a partire dalla data di acquisto o di produzione dei beni stessi, a condizione che il loro prezzo di acquisto o il costo di produzione superi i 500.000 (cinquecentomila) lek, IVA esclusa.

Le rettifiche apportate possono comportare sia il disconoscimento di parte dell’IVA a credito sia una detrazione aggiuntiva. In entrambi i casi, esse vengono registrate nel registro degli acquisti e nella sezione pertinente della dichiarazione IVA, a seconda che aumentino (+) o diminuiscano (–) l’IVA a credito.

Attenzione!

Non è possibile effettuare alcuna rettifica per i beni con coefficiente imponibile pari a zero, ovvero beni che, sin dall’inizio, non sono stati utilizzati da un soggetto passivo che agisce in tale veste nell’ambito di operazioni soggette all’IVA.

Rettifiche di ammortamento relative ai beni strumentali

La detrazione iniziale dell’IVA viene rettificata quando l’utilizzo dei beni strumentali subisce una variazione tale da incidere sul diritto del soggetto passivo di detrarre l’importo dell’IVA, che può risultare inferiore o superiore.

L'adeguamento annuale viene effettuato solo per la quota pari a un decimo (ad es. 1/10) dell'IVA sui beni immobili e per la quota pari a un quinto (ad es. 1/5) dell'IVA sugli altri beni strumentali, per quanto riguarda l'IVA sui beni strumentali.

La rettifica deve essere effettuata sulla base delle variazioni del diritto alla detrazione per gli anni successivi relativi all’anno in cui i beni strumentali sono stati acquisiti (acquistati o prodotti). L’anno solare incompleto deve essere considerato come un anno intero. Le registrazioni di rettifica relative alle detrazioni devono essere riportate nel registro degli acquisti e nella casella pertinente della dichiarazione IVA.

Caso di mancata regolamentazione

Il soggetto passivo non è tenuto a rettificare la detrazione se la differenza relativa all’IVA detraibile da rettificare è inferiore a 20.000 (ventimila) lek.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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