Decisione
N. 128, del 2 marzo 2022
Per Alcune modifiche e integrazioni alla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 953, del 29 dicembre 2014, “Sulle disposizioni di attuazione della Legge n. 92/2014, ‘SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO NELLA REPUBBLICA D’ALBANIA’, COME MODIFICATA”
Ai sensi dell'articolo 100 del Costituzione e dell'articolo 159 della legge n. 92/2014, “Sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, su proposta del Ministro delle Finanze e dell’Economia, il Consiglio dei Ministri
Impostalo:
Nella decisione n. 953, del 29 dicembre 2014, del Consiglio dei Ministri, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
Articolo 1
L'articolo 8 è modificato come segue:
1. Al punto 1, lettera a), al punto 3, secondo comma, e al punto 4.1, lettere b) e c), le espressioni “50 milioni (cinquanta milioni) di lekë”, “50 milioni di lekë”, “50.000.000 (cinquanta milioni) di lek” sono sostituite con “500.000.000 (cinquecento milioni) di lek”.
2. La lettera “ç” del punto 1 e del punto 4.4 è abrogata.
Articolo 2
Il punto 1 dell'articolo 8, paragrafo 1, è modificato come segue:
“1. Ai fini del comma 10 dell’articolo 49 della Legge, la fornitura di fattori di produzione agricoli, quali fertilizzanti chimici, pesticidi, sementi e piantine, ad eccezione degli ormoni classificati sotto il codice 2937 del NKM, è soggetta a un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.
L'elenco delle categorie di fattori di produzione agricoli è riportato nell'allegato 4 della presente decisione.
Articolo 3
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il comma 2, con il seguente testo:
“2. Per i soggetti passivi che prestano servizi nell’ambito di attività economiche, in base alle professioni quali: Notaio, curatore fallimentare nominato dal tribunale statale e da quello privato, La soglia minima di registrazione ai fini IVA è pari a zero, indipendentemente dal fatturato annuo. Tutti questi soggetti sono soggetti passivi registrati ai fini IVA, anche se svolgono attività esenti ai sensi di legge.
Articolo 4
Negli allegati 1.1 e 3 acclusi alla decisione, le espressioni “50 milioni (cinquanta milioni) di lekë” e “50 MILIONI DI LEKË” sono sostituite con “500.000.000 (cinquecento milioni) di lekë”.
La presente decisione entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, ai sensi dell'articolo 2, i suoi effetti hanno decorrenza dal 5 gennaio 2022.
Scarica qui La decisione modificata.

