
Diritto
No. 25/2018
Per la contabilità e il bilancio
Ai sensi degli articoli 78 e 83, paragrafo 1, della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri,
Parlamento
della Repubblica di Albania
Impostalo:
Capitolo uno
Disposizioni generali
Articolo 1
Obiettivo
La presente legge stabilisce i principi e le norme generali relativi alla redazione e al contenuto dei bilanci, alla definizione dei principi contabili applicabili e alla tenuta delle scritture contabili.
Articolo 2
Campo di applicazione
La presente legge è applicata da:
a) le unità economiche che perseguono fini di lucro, indipendentemente dalla loro forma giuridica o da eventuali requisiti giuridici specifici a loro applicabili;
b) le entità economiche senza scopo di lucro, salvo nei casi in cui i loro bilanci e la loro contabilità siano soggetti a leggi o regolamenti specifici.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente legge, i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito:
1. Per “contabilità” si intende la registrazione cronologica nel giornale e nei conti di tutte le operazioni e i fatti economici relativi a un'unità economica.
2. Per “sistema contabile” si intende il sistema utilizzato per identificare, registrare, misurare, classificare e presentare i dati finanziari relativi alle attività di un'unità economica.
3. “Principi contabili” sono i principi o le regole generali emanati dall’organismo responsabile della definizione dei principi contabili, come stabilito dalla presente legge e dai regolamenti emanati in base ad essa, che fungono da base per la scelta dei trattamenti o dei metodi contabili applicati nella redazione dei bilanci.
4. Gli "International Financial Reporting Standards" (IFRS) sono i principi e le interpretazioni elaborati e pubblicati dall'International Accounting Standards Board, tradotti in albanese sotto la responsabilità del Consiglio Nazionale di Contabilità, senza alcuna modifica rispetto al testo originale inglese, La loro applicazione è resa obbligatoria con decreto del ministro responsabile delle finanze.
5. I “Principi contabili nazionali” (NAS) sono i principi elaborati e pubblicati dal Consiglio nazionale di contabilità, la cui applicazione è resa obbligatoria con decreto del ministro delle Finanze.
6. Per “unità economiche” si intendono le persone giuridiche e fisiche, pubbliche e private, con o senza scopo di lucro, che svolgono attività e dispongono di stabili organizzazioni nella Repubblica di Albania. Sono escluse da questa definizione le unità delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge n. 9936 del 26 giugno 2008 "Sulla gestione del sistema di bilancio nella Repubblica di Albania", e successive modifiche.
7. Per “unità economiche redditizie” si intendono le unità economiche che producono e forniscono prodotti, beni e servizi destinati alla vendita, al fine di generare utili che si prevede vengano distribuiti agli investitori nel capitale sociale.
8. Per “unità economiche senza scopo di lucro” (o “organizzazioni senza scopo di lucro” o «NPO») si intendono tutte le altre unità economiche che non rispondono alla definizione di cui al paragrafo 7 del presente articolo o che sono riconosciute come tali dalla normativa vigente.
9. Il termine “unità economica di interesse pubblico” ha lo stesso significato attribuitogli dalla legge n. 10.091 del 5 marzo 2009 “sulla revisione legale dei conti, l'organizzazione della professione di revisore legale dei conti e di contabile abilitato”, e successive modifiche.
10. “Un tipo di entità economica e finanziaria tipica“in possesso”sono le entità economiche il cui unico scopo è quello di acquisire azioni o partecipazioni in altre entità e di gestirle al fine di trarne profitto, senza essere coinvolte direttamente o indirettamente nella gestione di tali entità, ma senza pregiudicare i loro diritti in qualità di azionisti.
11. Per “gruppo di unità economiche” si intende il gruppo costituito da un'unità economica capogruppo e da tutte le unità da essa controllate.
12. Per “partecipazione” si intendono i diritti sul capitale di altre unità economiche, rappresentati o meno da titoli, che, creando un forte legame con tali altre unità economiche, sono destinati a facilitare le attività dell’unità economica che detiene tali diritti. Si presume che la proprietà di una quota del capitale di un’altra unità economica costituisca una partecipazione una volta superata la soglia del 20 per cento.
13. Il “bilancio consolidato” è il documento che presenta le informazioni finanziarie relative al gruppo come un'unica entità economica.
14. Per “documento contabile” si intende il documento di base, il documento integrativo e le scritture contabili (libri contabili) redatti su supporto cartaceo o elettronico:
a) i documenti di base contengono le registrazioni iniziali di ogni evento e operazione economica;
b) i documenti complementari riportano le informazioni ricavate dai documenti primari;
c) i registri contabili (libri contabili) sono supporti che riportano, in ordine cronologico e sistematico, le informazioni relative agli effetti delle operazioni economiche effettuate, ricavate da documenti primari o giustificativi.
15. Per “registro informatizzato” si intende qualsiasi documento contabile autorizzato dalle autorità competenti, registrato su supporti informatici mediante programmi software a prova di manomissione e che possa essere stampato in qualsiasi momento.
16. Per “valuta funzionale” si intende la valuta del principale contesto economico in cui opera l'unità economica.
17. Per “valuta di presentazione” si intende la valuta in cui è redatto il bilancio dell'entità economica.
18. Per “soggetto responsabile della redazione del bilancio” si intende il dipendente, la persona fisica abilitata come revisore contabile o revisore legale, nonché la persona giuridica costituita come società di revisione o studio di consulenza contabile, che fornisce servizi contabili in base a un contratto di lavoro o a un contratto di prestazione d’opera con l’unità economica e che è responsabile della redazione del bilancio.
Articolo 4
Categorie di unità economiche e gruppi
1. Ai fini della presente legge, a seconda dei criteri che soddisfano, le unità economiche sono classificate in:
1.1. Microimpresa: unità economiche che, alla data di riferimento, non superano le soglie previste per almeno due dei tre criteri seguenti:
a) patrimonio, 15 milioni di lek;
b) ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato), 30 milioni di lekë;
c) il numero medio di dipendenti nel periodo di riferimento, 10.
1.2. Piccole unità economiche – unità economiche, diverse dalle microimprese, che alla data di riferimento non superano le soglie relative ad almeno due dei tre criteri seguenti:
a) patrimonio, 150 milioni di lek;
b) ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato), 300 milioni di lekë;
c) il numero medio di dipendenti nel periodo di riferimento: 50.
1.3. Unità economiche di medie dimensioni – unità economiche che non sono né micro né piccole e che, alla data di riferimento, non superano le soglie di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) patrimonio, 750 milioni di lek;
b) ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato), 1.500 milioni di lek;
c) il numero medio di dipendenti nel periodo di riferimento: 250.
1.4. Grandi entità economiche – entità economiche che, alla data di riferimento del bilancio, superano le soglie relative ad almeno due dei tre criteri seguenti:
a) patrimonio, 750 milioni di lek;
b) ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato), 1.500 milioni di lek;
c) il numero medio di dipendenti nel periodo di riferimento: 250.
2. Ai fini della presente legge, a seconda dei criteri che soddisfano, i gruppi di unità economiche sono classificati come:
2.1. Piccoli gruppi – gruppi di entità economiche che, alla data di riferimento del bilancio della capogruppo, dopo il consolidamento, non superano le soglie relative ad almeno due dei tre criteri seguenti:
a) patrimonio, 150 milioni di lek;
b) ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato), 300 milioni di lekë;
c) il numero medio di dipendenti nel periodo di riferimento: 50.
2.2. Gruppi di medie dimensioni – gruppi di entità economiche che non sono di piccole dimensioni e che, alla data di riferimento del bilancio della capogruppo, dopo il consolidamento, non superano i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) patrimonio, 750 milioni di lek;
b) ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato), 1.500 milioni di lek;
c) il numero medio di dipendenti nel periodo di riferimento: 250.
2.3. Grandi gruppi – gruppi di entità economiche che, alla data di riferimento del bilancio della capogruppo, dopo il consolidamento, superano le soglie di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) patrimonio, 750 milioni di lek;
b) ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato), 1.500 milioni di lek;
c) il numero medio di dipendenti nel periodo di riferimento: 250.
3. Se il totale delle attività e il totale dei ricavi derivanti dalle attività economiche nel bilancio consolidato del gruppo sono calcolati prima dell'eliminazione delle operazioni infragruppo, i limiti specificati ai punti 2.1, 2.2. e 2.3. del presente articolo sono aumentati del 20 per cento.
4. Le soglie relative ai criteri concernenti il totale delle attività o il reddito derivante dall'attività economica (fatturato), previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sono aumentate ogni tre anni, in misura proporzionale, conformemente all’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge, con l’obiettivo di un loro pieno allineamento nel 2028 ai criteri stabiliti nella pertinente normativa dell’Unione Europea.
5. Qualora, alla data di riferimento del bilancio, un'entità economica o un gruppo di entità economiche superi o scenda al di sotto delle soglie previste da due dei tre criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la classificazione ai sensi di tali paragrafi o dei principi contabili applicabili è modificata solo se tale situazione si verifica per due esercizi consecutivi.
6. Una volta completato l’allineamento dei limiti, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, con quelli previsti dalla pertinente normativa dell’Unione, al fine di tener conto degli effetti dell’inflazione, il Consiglio nazionale di contabilità provvederà, almeno una volta ogni cinque anni, a riesaminare e, se necessario, a proporre modifiche ai criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sulla base della misurazione dell’inflazione, che saranno approvate con decreto del ministro responsabile delle finanze.
Articolo 5
Principi contabili applicati nella redazione del bilancio.
I soggetti economici soggetti alla presente legge, fatte salve le eccezioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, devono applicare gli IFRS nella redazione dei propri bilanci.
2. Gli enti economici di interesse pubblico, nonché le autorità di regolamentazione degli enti economici di interesse pubblico operanti nel settore creditizio e assicurativo, devono applicare i principi contabili nazionali (SNRF) per la redazione dei bilanci. Solo gli enti di interesse pubblico, come definiti all’articolo 2, paragrafo 23, lettera c), della legge n. 10.091 del 5 marzo 2009, “In materia di revisione legale dei conti, organizzazione della professione di revisore legale e di contabile abilitato”, e successive modifiche, che non superano i criteri stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1.3 di tale legge.
3. Altre entità economiche, oltre a quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo, possono applicare volontariamente gli SNRF nella redazione dei bilanci.
Capitolo II
Disposizioni generali relative ai documenti contabili
E BILANCIO
Articolo 6
Contabilità
Tutte le entità economiche soggette alla presente legge organizzano la propria contabilità e la rendicontazione finanziaria sulla base dei principi e dei metodi stabiliti dal Consiglio Nazionale di Contabilità o dall'International Accounting Standards Board, in conformità con i principi contabili applicabili.
Articolo 7
Documento contabile
1. Le registrazioni contabili sono supportate da documenti contabili, in formato cartaceo o elettronico, che ne garantiscono l'affidabilità. Il documento contabile è conservato come prova documentale per l'intero periodo specificato nell'articolo 8 della presente legge.
2. Per ogni registrazione contabile devono essere indicati l'origine, la natura, la data e il contenuto dell'operazione o del fatto economico.
Articolo 8
Conservazione dei documenti contabili
1. I documenti contabili devono essere conservati presso la sede legale dell'unità economica in cui viene svolta l'attività economica per dieci anni consecutivi a decorrere dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono, salvo quelli per i quali la legge o qualsiasi altro atto normativo subordinato prescriva un periodo di conservazione più lungo. Lo stesso periodo di conservazione si applica anche ai documenti elettronici (supporti) e alle loro stampe.
2. Il bilancio del gruppo è redatto dalla società madre.
Articolo 9
Periodo di riferimento
1. Il periodo di riferimento è di 12 mesi.
2. Il periodo di riferimento ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Le deroghe relative ad attività particolari, su proposta del Consiglio nazionale di contabilità, sono approvate dal ministro competente in materia di finanze.
3. La durata del periodo di riferimento, in caso di avvio o cessazione dell'attività, può essere inferiore o superiore a 12 mesi, ma in ogni caso non può essere inferiore a 3 mesi né superiore a 15 mesi.
4. Qualora il periodo di riferimento superi i 12 mesi, il periodo di riferimento non deve avere inizio prima dell'ultimo trimestre né terminare oltre il primo trimestre del periodo precedente o successivo.
Articolo 10
La lingua e l'unità monetaria utilizzate nella contabilità e nei bilanci.
1. La contabilità è tenuta in lingua albanese e gli importi sono espressi nella valuta funzionale.
2. Il bilancio è redatto in lingua albanese e gli importi sono espressi nell'unità monetaria nazionale.
3. I documenti redatti in una lingua straniera e/o in una valuta estera, ricevuti da e/o inviati a soggetti economici stranieri che non dispongono di una sede fissa nella Repubblica di Albania, devono soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le unità economiche registrano le attività economiche:
a) nella valuta nazionale o in valute estere, qualora queste ultime costituiscano la valuta funzionale; oppure
b) in unità monetarie estere, convertendole nell'unità monetaria nazionale in conformità ai principi contabili applicabili, qualora quest'ultima sia la valuta funzionale.
5. I bilanci possono essere presentati con cifre arrotondate, a condizione che ciò non comporti una perdita di informazioni tale da influire sugli utilizzatori di tali documenti.
Capitolo III
Componenti del bilancio
Articolo 11
Finalità del bilancio
1. I bilanci devono essere redatti in modo chiaro, in conformità con la presente legge e con i principi contabili applicabili, e devono rappresentare in modo veritiero e attendibile la situazione patrimoniale, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa delle entità economiche.
2. I bilanci di cui alla presente legge si riferiscono ai bilanci individuali e ai bilanci consolidati.
Articolo 12
Bilancio consolidato
1. I gruppi economici soggetti alla presente legge redigono un bilancio consolidato.
2. I gruppi di piccole dimensioni sono esentati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata, a meno che una delle entità del gruppo non sia un'entità economica di interesse pubblico.
3. L'entità economica capogruppo e tutte le entità da essa controllate devono essere incluse nel consolidamento, indipendentemente dal luogo in cui le entità controllate operano o hanno la propria sede.
Articolo 13
Componenti del bilancio
1. Il bilancio annuale, salvo nei casi espressamente previsti dai Principi contabili nazionali o dagli International Financial Reporting Standards, deve contenere almeno:
a) il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;
b) il rendiconto finanziario (il conto economico);
c) la nota integrativa.
2. Le imprese di medie e grandi dimensioni e quelle di interesse pubblico, oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, redigono anche i seguenti bilanci:
a) il conto economico complessivo;
b) il rendiconto finanziario;
c) il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
3. Le Micronets, in conformità con quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, devono redigere:
a) un prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria;
b) un rendiconto sintetico dei risultati (il conto economico);
c) note abbreviate al bilancio.
4. Le norme relative alle micro-unità, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non si applicano agli organismi di investimento o alle imprese finanziarie del tipo "“in possesso”.
5. Le entità economiche senza scopo di lucro (NPO) redigono il bilancio come segue:
a) il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;
b) l'elenco delle attività;
c) il rendiconto finanziario;
c) note esplicative.
Articolo 14
Adeguamenti specifici alla situazione patrimoniale-finanziaria
1. Qualora i costi di sviluppo possano essere iscritti nell'attivo e il loro valore non sia stato completamente ammortizzato, non è consentita la distribuzione degli utili se il totale delle riserve e degli utili portati a nuovo non è almeno pari al valore non ammortizzato dei costi di sviluppo.
2. Quando l'utile rilevato nel conto economico derivante dagli interessi sulla partecipazione supera l'importo dei dividendi ricevuti o da ricevere, la differenza, che viene trasferita alle riserve, non viene distribuita agli azionisti.
Articolo 15
Prospetto delle attività e delle passività
1. I soggetti economici soggetti alla presente legge devono verificare, almeno una volta nel corso del periodo di riferimento, l'esistenza e la valutazione delle attività, delle passività e del proprio patrimonio netto, mediante un inventario di tali voci e dei relativi documenti contabili, in conformità con il regolamento sull’inventario redatto dal Consiglio Nazionale della Contabilità.
2. L'organo di gestione dell'unità economica è responsabile delle procedure seguite per l'inventario delle attività e delle passività, al fine di presentare le voci dell'attivo e del passivo nel bilancio in modo veritiero e attendibile.
Articolo 16
Note esplicative
1. Le note esplicative sono, di norma, presentate nell'ordine in cui le voci figurano nello stato patrimoniale e nel conto economico.
2. Tutte le entità economiche, oltre a soddisfare i requisiti previsti dai principi contabili applicabili, devono indicare nella nota integrativa il numero medio dei dipendenti nel corso dell'esercizio.
3. Le imprese di medie e grandi dimensioni e quelle di interesse pubblico, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo o ai principi contabili applicabili, devono riportare nella nota integrativa:
a) l'importo delle retribuzioni corrisposte nel periodo di riferimento ai membri degli organi esecutivi, di gestione e di controllo, in ragione delle loro responsabilità, nonché eventuali impegni assunti o derivanti in relazione alle pensioni degli ex membri di tali organi, indicando l’importo totale per ciascuna categoria dell’organo, a condizione che la divulgazione di tali informazioni non consenta di identificare la situazione finanziaria di un membro specifico di tale organo;
b) il numero medio dei dipendenti nel periodo di riferimento, ripartito per categorie e, se non indicati separatamente nel conto economico, i costi del personale relativi al periodo di riferimento, ripartiti in stipendi, oneri previdenziali e oneri pensionistici;
c) la denominazione e la sede legale di ciascuna delle entità economiche in cui l'entità economica, direttamente o tramite una persona che agisce per suo conto ma a nome dell'entità economica, detiene una partecipazione, indicando la percentuale del capitale detenuto, l'ammontare del capitale e delle riserve nonché l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio dell'unità economica in questione per il quale il bilancio è stato approvato.
Come indicato sopra, l’unità economica madre non lo applica nei casi in cui:
i) l'entità economica in cui l'entità economica capogruppo detiene una partecipazione è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall'entità economica capogruppo o nel bilancio consolidato di un gruppo più ampio di entità economiche;
ii) tale partecipazione è stata contabilizzata dall'unità economica capogruppo nel proprio bilancio annuale;
c) l'esistenza di eventuali certificati di partecipazione, titoli di debito convertibili, diritti di opzione, opzioni o titoli o diritti simili, indicando il loro numero e i diritti che conferiscono;
d) la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna entità economica di cui l'entità economica è socio accomandatario;
d) la denominazione e la sede legale dell'entità economica che redige il bilancio consolidato del gruppo più grande di entità economiche, al quale l'entità appartiene in qualità di entità controllata;
e) la denominazione e la sede legale dell'unità economica che redige il bilancio consolidato del gruppo più piccolo di unità economiche, al quale l'unità economica appartiene in qualità di entità controllata, che è inclusa, nonché nel gruppo di entità economiche di cui al sottoparagrafo (dh) del presente punto;
e) il luogo in cui è possibile ottenere copie del bilancio consolidato di cui alle lettere d) ed e) del presente punto, qualora siano disponibili.
4. Le entità di medie e grandi dimensioni e quelle di interesse pubblico, oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o ai principi contabili applicabili, devono indicare nella nota integrativa l’importo complessivo dei compensi per l’esercizio, richiesti da ciascun revisore legale o da ciascuna società di revisione in relazione alla revisione legale del bilancio d’esercizio, nonché il totale dei compensi addebitati da ciascun revisore legale o da ciascuna società di revisione per servizi di attestazione, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi non di revisione.
Articolo 17
Relazione sullo stato di avanzamento delle attività
1. I soggetti economici soggetti alla presente legge redigono una relazione sull'andamento delle loro attività che, attraverso un'analisi approfondita, presenti in modo veritiero lo sviluppo e la performance dell’unità economica, accompagnata da una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa potrebbe affrontare. Al fine di presentare l’andamento, i risultati e la situazione dell’entità nel modo più chiaro possibile, la relazione deve includere i principali indicatori di performance finanziari e, ove possibile, non finanziari relativi alle sue attività, comprese le informazioni in materia ambientale e relative al personale. L'analisi dovrebbe, ove possibile, includere riferimenti e spiegazioni aggiuntive per gli importi riportati nel bilancio per il periodo di riferimento.
2. Il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività deve inoltre indicare:
a) possibili sviluppi futuri dell'unità economica;
b) attività nel settore della ricerca e dello sviluppo;
c) informazioni relative all'acquisto di azioni proprie;
c) l'esistenza di filiali dell'unità economica;
d) per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti finanziari da parte dell'entità economica e qualora ciò sia rilevante ai fini della valutazione delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale-finanziaria e del conto economico:
i) politiche e obiettivi della gestione dei rischi finanziari;
ii) l'esposizione dell'unità economica al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di flusso di cassa.
3. Sono esenti dall'obbligo di redigere la relazione sullo stato di avanzamento delle attività:
a) microniti;
b) le piccole imprese, a condizione che riportino nelle note integrative i dettagli relativi all'acquisto delle proprie azioni;
c) soggetti economici senza scopo di lucro, il cui valore delle attività o del reddito riportato nel bilancio non superi i 30 milioni di lekë.
Articolo 18
Relazione non finanziaria
1. Le grandi imprese di interesse pubblico che superano la soglia media di 500 dipendenti, durante il periodo di riferimento, devono includere nella propria relazione sulla performance aziendale una relazione non finanziaria, contenente le informazioni necessarie per una migliore comprensione dello sviluppo dell'unità economica stessa, prestazioni, posizione e impatto delle sue attività in relazione all'ambiente, alle questioni sociali e occupazionali, al rispetto dei diritti umani, alle questioni relative alla lotta alla corruzione e alle tangenti, tra cui:
a) una breve descrizione del modello di business dell'unità economica;
b) una descrizione delle politiche adottate dall'unità economica in materia, compresa l'attuazione del processo di indagine sistematica e di verifica dell'accuratezza del bilancio (due diligence);
c) i vantaggi di tali politiche;
c) il rischio principale connesso alle questioni relative all'attività di gestione dell'unità economica, compresi, se necessario, i legami commerciali, i prodotti o i servizi che possono avere un impatto reciproco e il modo in cui l'unità economica gestisce il proprio rischio;
d) indicatori chiave di performance non finanziari relativi a settori di attività specifici.
2. Qualora l'unità economica non adotti politiche in merito a una o più delle questioni sopra indicate, la relazione non finanziaria deve fornire una spiegazione chiara e ragionevole dei motivi di tale scelta.
3. La relazione non finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovrebbe, ove possibile, fornire riferimenti e ulteriori spiegazioni in merito ai valori riportati nel bilancio annuale.
4. Un'impresa che sia un'entità controllata è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale impresa e le sue controllate siano incluse nel conto economico consolidato di un'altra impresa.
5. Il revisore legale o la società di revisione deve verificare, in conformità con i Principi internazionali di revisione, se la relazione non finanziaria o la relazione non finanziaria consolidata sia stata redatta.
Articolo 19
Relazione sulla gestione interna
1. Gli enti economici di interesse pubblico includono nella relazione sulla gestione una relazione sulla governance interna dell'ente stesso. Tale relazione contiene, come minimo, le seguenti informazioni:
a) il riferimento, come indicato di seguito, a seconda dei casi:
i) le norme e i codici relativi alla gestione interna dell'unità economica, aventi per oggetto la stessa unità;
ii) le norme o i codici di governance interna dell'unità economica che quest'ultima ha scelto volontariamente di applicare;
iii) tutte le informazioni rilevanti relative alle prassi di governance interna dell'unità economica che vanno oltre i requisiti di legge;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi dell'unità economica in relazione all'informativa finanziaria;
c) la composizione e il funzionamento degli organi di direzione e di vigilanza e dei loro comitati;
c) una descrizione delle diverse politiche attuate in relazione agli organi di gestione e di controllo dell'unità economica per quanto riguarda aspetti quali l'età, il genere o il background formativo e professionale; gli obiettivi di tali politiche; le modalità di attuazione; e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.
2. Qualora l'entità economica non agisca in conformità alle norme/del codice di governance interno della società di cui al punto 1, lettera a), punti i) e ii), l’unità economica deve fornire una spiegazione delle parti del codice di governance interno che non applica e delle ragioni di tali scostamenti; Quando l'unità economica ha deciso di non allinearsi alle disposizioni di un codice di governance interno di cui al punto 1, lettera "a", sottopunti "i" e "ii" del presente articolo, ne spiega i motivi.
3. Le piccole e medie imprese di interesse pubblico sono esentate dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
4. Le informazioni richieste dal paragrafo 1 del presente articolo sono riportate in una sezione distinta della relazione sullo stato di avanzamento dell'attività e vengono pubblicate insieme a tale relazione.
Articolo 20
Conto economico consolidato
1. L'impresa madre, nei casi in cui sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, deve redigere anche il conto economico consolidato, in base a quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 della presente legge, tenendo conto delle rettifiche essenziali, in modo da consentire una valutazione della situazione complessiva delle unità economiche incluse nel consolidamento.
2. Nel conto economico consolidato, le rettifiche previste dagli articoli 17, 18 e 19 della presente legge devono essere presentate come segue:
a) nel riportare i dati relativi alle proprie azioni riacquistate, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato indica il numero e il valore nominale o, in assenza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni della capogruppo detenute dalla stessa, dalle sue entità controllate o da una persona che agisce per suo conto ma a nome di tali entità. Tali informazioni devono essere fornite nella nota integrativa al bilancio consolidato;
b) Nel riferire in merito ai sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, la relazione sulla governance interna dell'unità economica illustra le caratteristiche principali dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi delle unità economiche incluse nel consolidamento, considerate nel loro insieme.
Articolo 21
Comunicazione dei pagamenti effettuati a favore di enti pubblici
1. Le grandi imprese e tutte le imprese di interesse pubblico operanti nel settore estrattivo o nel settore del disboscamento devono redigere e pubblicare una relazione annuale sui pagamenti effettuati a favore delle istituzioni statali. Tale relazione deve essere presentata insieme alle altre relazioni previste dalle disposizioni della presente legge.
Le unità economiche attive nel settore estrattivo sono quelle che svolgono attività di prospezione, ricerca, individuazione, sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturale o altre sostanze, secondo la definizione della normativa vigente.
2. Ai fini del presente articolo, un'unità economica di interesse pubblico è considerata alla stregua di una grande unità economica, indipendentemente dal suo reddito, dal suo fatturato, dal suo patrimonio o dal numero medio di dipendenti nel periodo di riferimento.
3. Non è necessario che la relazione tenga conto di alcun pagamento, sia esso un pagamento unico o una serie di pagamenti collegati, se il suo importo è inferiore a 13,5 milioni di lekë nell'arco di un periodo di riferimento.
4. Il rendiconto dei pagamenti fornisce le seguenti informazioni relative alle attività economiche svolte nel periodo di riferimento:
a) l'importo complessivo dei pagamenti effettuati a favore delle istituzioni statali;
b) l'importo totale relativo al seguente tipo di pagamento:
i) diritti di produzione;
ii) le imposte ai sensi della normativa fiscale vigente;
iii) rendita mineraria;
iv) dividendi;
v) premi per la firma, la scoperta e la produzione;
vi) diritti, tasse e altri oneri relativi a licenze e/o concessioni;
vii) finanziamento dei lavori di miglioramento delle infrastrutture.
5. Quando un ente pubblico riceve pagamenti in natura, questi vengono indicati in termini di valore e, se del caso, di volume. Vengono fornite opportune note esplicative su come è stato determinato il valore.
6. Qualsiasi grande entità economica o entità economica di interesse pubblico operante nel settore estrattivo o nello sfruttamento delle foreste a fini legnosi, se tenuta a redigere un bilancio consolidato, deve anche compilare una relazione consolidata sui pagamenti effettuati a istituzioni statali, in conformità con i punti precedenti del presente articolo.
Si ritiene che l'unità madre operi nel settore estrattivo o dello sfruttamento forestale qualora una qualsiasi delle unità economiche da essa controllate operi in tali settori.
Il rendiconto consolidato include esclusivamente i pagamenti derivanti da attività di estrazione e/o da operazioni connesse allo sfruttamento forestale.
7. L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 6 del presente articolo non si applica all'entità economica capogruppo di un gruppo di piccole o medie dimensioni, salvo nel caso in cui una delle entità economiche partecipanti sia un'entità di interesse pubblico.
8. Nel rendiconto consolidato dei pagamenti effettuati a favore di enti pubblici non è necessario includere un'unità economica, comprese le unità economiche di interesse pubblico, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) gravi restrizioni di lunga durata ostacolano in modo significativo l'unità economica madre nell'esercizio dei propri diritti sui beni o nell'amministrazione di tale unità economica;
b) in casi estremamente rari, qualora le informazioni necessarie per la redazione della relazione consolidata sui pagamenti effettuati a favore di enti pubblici, ai sensi del presente articolo, non possano essere ottenute senza costi sproporzionati o senza ritardi ingiustificati;
c) le azioni di tale entità economica sono detenute esclusivamente ai fini della loro successiva rivendita.
Le esclusioni di cui sopra si applicano solo se sono state utilizzate nella redazione del bilancio consolidato.
Articolo 22
Deposito e pubblicazione dei bilanci
1. Entro 7 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, le unità economiche devono presentare all'autorità competente presso la quale sono registrate, ai fini della pubblicazione, il bilancio annuale, la relazione sull'andamento delle attività/il rendiconto consolidato delle attività, la relazione di revisione, nei casi in cui la redazione di tali documenti sia obbligatoria, in conformità con i requisiti della normativa applicabile.
2. Le imprese di medie e grandi dimensioni e quelle di interesse pubblico devono pubblicare i propri bilanci annuali, la relazione sulla gestione eil conto economico consolidato, la relazione di revisione, nei casi in cui la redazione di tali documenti sia obbligatoria, anche sui propri siti web ufficiali, entro e non oltre 7 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
3. Le entità economiche senza scopo di lucro soggette alla presente legge, salvo diversa disposizione di legge, sono tenute a pubblicare il bilancio annuale sui propri siti web ufficiali, se l'importo delle attività o del reddito nel bilancio supera il valore di 30 milioni di lekë. Tali entità devono redigere una relazione sulla gestione delle proprie attività, che sarà pubblicata insieme al bilancio annuale. Il formato di tale relazione e le linee guida per la sua compilazione sono redatti e approvati dal Consiglio nazionale di contabilità.
Articolo 23
Responsabilità
1. L'organo di gestione esecutivo dell'unità economica e l'organo di vigilanza, in conformità con i poteri loro conferiti dalla legge, sono responsabili in solido di garantire che il bilancio annuale e la relazione sullo stato di avanzamento delle attività/il conto economico consolidato dell’unità economica siano redatti e pubblicati in conformità con i requisiti della presente legge, dei regolamenti di attuazione e dei principi contabili approvati.
2. La revisione legale del bilancio non esonera l'organo di amministrazione e l'organo di vigilanza dell'ente economico dalle responsabilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il bilancio è firmato dal rappresentante legale dell'unità economica e dal responsabile della sua redazione.
Capitolo IV
Consiglio Nazionale di Contabilità
Articolo 24
Situazione e compiti
1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è un ordine professionale pubblico indipendente dotato di personalità giuridica.
2. Il Consiglio nazionale di contabilità ha il compito di:
a) elaborare principi contabili nazionali, in conformità con i requisiti della presente legge e in linea con i Principi contabili internazionali.
Qualora, per motivi legati alla legislazione nazionale e alle prassi contabili, il Consiglio Nazionale di Contabilità ritenga necessario discostarsi dall'applicazione di determinati principi internazionali, esso ha la facoltà di farlo, previa spiegazione e giustificazione dei motivi di tale decisione, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della presente legge;
b) elaborare un sistema contabile che, oltre ai principi contabili nazionali, stabilisca le norme relative alla tenuta dei registri contabili, nonché i modelli dei bilanci;
c) individuare le esigenze e proporre soluzioni volte a migliorare i metodi contabili per la tenuta dei registri e per le qualifiche;
c) interpretare e sintetizzare le problematiche derivanti dalla prassi e dai principi contabili, presentandoli sotto forma di linee guida contabili;
d) esaminare ed esprimere pareri su tutti i progetti di legge e i progetti di atti normativi di secondo livello contenenti disposizioni in materia di contabilità e di redazione dei bilanci relativi alle entità economiche soggette alla presente legge, nonché alle professioni contabili.;
d) instaurare rapporti con organizzazioni professionali nazionali ed estere e partecipare a eventi nazionali e internazionali in materia di contabilità;
e) pubblicare sul sito web ufficiale dell'istituzione i Principi contabili nazionali e gli International Financial Reporting Standards (IFRS), la cui applicazione è obbligatoria. Ha inoltre il diritto di pubblicare altri materiali, non obbligatori ai fini dell’applicazione, di natura e finalità informative, a supporto della contabilità e della redazione del bilancio.;
e) pubblicare i principi contabili nazionali e gli altri documenti necessari alla loro applicazione;
f) monitorare l'attuazione dei principi contabili e di rendicontazione finanziaria;
g) organizzare tavole rotonde, seminari, conferenze e altri eventi simili, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza attraverso il coinvolgimento delle parti interessate nel processo di miglioramento dell’informativa finanziaria, informare le parti interessate sugli sviluppi in questo campo, nonché promuovere la corretta applicazione degli IFRS da parte delle entità economiche.
Articolo 25
Composizione e mandato
1. Il Consiglio nazionale di contabilità è composto da sette membri, di cui:
a) un membro sia proposto dall'organismo professionale di revisione legale dei conti;
b) un membro sia proposto dalle associazioni professionali di contabili;
c) un membro è designato dalle camere di commercio (rappresentanti di grandi entità economiche o di entità economiche di interesse pubblico) o dall'associazione delle banche;
c) tre membri sono proposti dal ministero competente in materia di finanze, uno dei quali è un rappresentante dell'ente responsabile dell'amministrazione delle entrate;
d) un membro viene proposto dal Comitato di vigilanza pubblica.
2. I membri del Consiglio nazionale di contabilità sono nominati con decreto del ministro competente in materia di finanze.
3. I membri del Consiglio nazionale di contabilità restano in carica per quattro anni e possono essere rinominati una sola volta, previa approvazione del ministro responsabile delle finanze.
4. I candidati alla nomina a membri del Consiglio Nazionale di Contabilità devono essere persone in possesso di una formazione in materia di contabilità e/o finanza, nonché esperti di teoria e metodologia contabile o professionisti del settore contabile.
5. I membri del Consiglio nazionale di contabilità svolgono le loro funzioni a tempo parziale.
6. Le attività del Consiglio nazionale di contabilità sono sostenute da una struttura amministrativa dotata di personale dipendente. La struttura, l'organico, gli stipendi dei dipendenti e gli onorari dei membri di tale consiglio sono approvati con decisione del Consiglio dei ministri.
7. Un membro del Consiglio nazionale di contabilità può essere destituito prima della scadenza del proprio mandato, su proposta del Consiglio nazionale di contabilità, con decreto del ministro competente in materia di finanze, solo nei casi in cui:
a) muore;
b) si dimette;
c) si trovi in stato di incapacità a causa di malattia;
c) commette un reato;
d) non soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento interno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Articolo 26
Organizzazione e funzionamento
1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale di contabilità, i requisiti specifici che un candidato deve soddisfare per diventare membro del Consiglio, le procedure di selezione e i casi di revoca dei membri, le procedure per l'elaborazione dei principi contabili nazionali e di altri documenti, svolte dai membri di tale consiglio o da terzi, sono stabilite nel suo regolamento interno, approvato dal Consiglio dei Ministri.
2. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio nazionale di contabilità sono eletti dai membri del Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
Articolo 27
Reportistica
1. Il Consiglio nazionale di contabilità presenta al ministro delle Finanze, entro il primo trimestre dell'anno successivo, una relazione scritta sulle proprie attività annuali.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che illustra inoltre le criticità individuate nel corso del monitoraggio della redazione del bilancio, unitamente alle soluzioni proposte, deve essere trasmessa per conoscenza al Comitato di vigilanza entro il termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La relazione annuale viene pubblicata sul sito web ufficiale del Consiglio Nazionale della Contabilità entro il termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 28
Fonti di finanziamento
1. Le attività del Consiglio nazionale di contabilità sono finanziate dal bilancio dello Stato. Esso ha inoltre il diritto di utilizzare i proventi derivanti dalle attività svolte.
2. Il Consiglio nazionale di contabilità può avvalersi di finanziamenti, donazioni o sponsorizzazioni da parte di enti e organizzazioni finanziari e professionali nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 29
Violazioni e sanzioni
Il mancato rispetto delle disposizioni della presente legge, a seconda del danno causato, è punibile con sanzioni amministrative, civili o penali ai sensi della normativa vigente.
Capitolo V
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30
Atti regolamentari
Il Consiglio dei Ministri è incaricato di adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti regolamentari di cui all'articolo 25, comma 6, e all'articolo 26, comma 1, della presente legge.
Articolo 31
Disposizione transitoria
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 25, commi 1 e 2, l’entrata in vigore della presente legge non pregiudica la durata residua del mandato dei membri del Consiglio nazionale di contabilità, i quali resteranno in carica fino all’adozione del relativo regolamento interno, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, e dell’emanazione del decreto da parte del Ministro competente in materia di finanze, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della presente legge.
In caso di rinvio, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della presente legge, i limiti al rinnovo del mandato dei membri del Consiglio nazionale di contabilità sono calcolati a partire dal momento in cui l'organo in questione è stato istituito e ha iniziato a funzionare.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, della presente legge, l'entrata in vigore della presente legge non pregiudica né interrompe i rapporti di lavoro del personale della struttura amministrativa a supporto del Consiglio nazionale di contabilità.
3. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Nazionale di Contabilità adotterà le misure necessarie per adeguare i principi contabili ai requisiti della presente legge.
Articolo 32
Annullamenti
Legge n. 9228, del 29 aprile 2004, La legge sulla contabilità e sul bilancio, nella versione modificata, nonché qualsiasi atto in contrasto con le disposizioni della presente legge, sono abrogati.
Articolo 33
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
Approvato il 10 maggio 2018
Pubblicato con decreto n. 10786 del 17 maggio 2018 del Presidente della Repubblica di Albania, Ilir Meta.
Allegato 1 (in migliaia di lek)
| Dimensioni | 2019–2021 | 2022–2024 | 2025–2027 | 2028 |
| Micronazione | ||||
| Attività | ≤ 15.000 | ≤ 25.000 | ≤ 35.000 | ≤ 47.500 |
| Ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato) | ≤ 30 000 | ≤ 50.000 | ≤ 70.000 | ≤ 95.000 |
| Numero di dipendenti | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Piccole unità economiche | ||||
| Attività | centocinquantamila | ≤ 250.000 | ≤ 350.000 | ≤ 540.000 |
| Ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato) | ≤ 300.000 | ≤ 500.000 | ≤ 700.000 | ≤ 1.080.000 |
| Numero di dipendenti | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Unità economiche di medie dimensioni | ||||
| Attività | ≤ 750.000 | ≤ 1.250.000 | ≤ 2.000.000 | ≤ 2.700.000 |
| Ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato) | ≤ 1.500.000 | ≤ 2.500.000 | ≤ 4.000.000 | ≤ 5.400.000 |
| Numero di dipendenti | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤ 250 |
| Grandi entità economiche | ||||
| Attività | ≥ 750.000 | un milione duecentocinquantamila | due milioni | ≥ 2.700.000 |
| Ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato) | un milione e cinquecentomila | ≥ 2.500.000 | ≥ 4.000.000 | ≥ 5.400.000 |
| Numero di dipendenti | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 |
| Piccoli gruppi | ||||
| Attività | centocinquantamila | ≤ 250.000 | ≤ 350.000 | ≤ 540.000 |
| Ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato) | ≤ 300.000 | ≤ 500.000 | ≤ 700.000 | ≤ 1.080.000 |
| Numero di dipendenti | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Gruppi intermedi | ||||
| Attività | ≤ 750.000 | ≤ 1.250.000 | ≤ 2.000.000 | ≤ 2.700.000 |
| Ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato) | ≤ 1.500.000 | ≤ 2.500.000 | ≤ 4.000.000 | ≤ 5.400.000 |
| Numero di dipendenti | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤ 250 |
| Gruppi numerosi | ||||
| Attività | ≥ 750.000 | un milione duecentocinquantamila | due milioni | ≥ 2.700.000 |
| Ricavi derivanti dall'attività economica (fatturato) | un milione e cinquecentomila | ≥ 2.500.000 | ≥ 4.000.000 | ≥ 5.400.000 |
| Numero di dipendenti | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 |
[1] La presente legge è stata parzialmente allineata alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, “relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese”, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio", modificata dalla direttiva 2014/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, e la direttiva 2014/102/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014. Numero CELEX 32013L0034, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 182, 29 giugno 2013, pagina 19–76.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale
