
Le disposizioni della legge n. 9901 del 14 aprile 2008 “sugli operatori commerciali e le società commerciali”, nella misura in cui riguardano la riorganizzazione delle società, si applicano esclusivamente alle società a responsabilità limitata e alle società per azioni.
Le società possono essere riorganizzate solo dopo essere state registrate da almeno un anno.
La fusione delle società viene effettuata nel rispetto delle norme sulla tutela della concorrenza.
Base giuridica
Due o più società possono fondersi tramite:
Questo processo, denominato fusione mediante costituzione di una nuova società, si svolge in due fasi.
Documentazione allegata:
I rappresentanti legali delle società partecipanti alla fusione redigono una bozza di accordo scritta, nella quale sono specificati almeno:
a) Le denominazioni sociali e le sedi legali delle società partecipanti alla fusione.
b) L'accettazione da parte delle parti del trasferimento del patrimonio di ciascuna società incorporata, in cambio di azioni o quote della società incorporante.
c) La relazione sullo scambio di azioni o quote e sull'eventuale importo da versare in contanti
c) Condizioni per l'assegnazione di azioni o quote della società acquirente
d) I diritti derivanti dalle azioni della società acquirente.
dh) I diritti che la società acquirente concede ai titolari di azioni, quote o diritti speciali delle società acquisite, o qualsiasi altra misura a loro favore.
e) Privilegi speciali concessi agli amministratori, ai membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o ai revisori contabili autorizzati.
e) Le conseguenze che l'accordo avrà per i lavoratori e i loro rappresentanti, nonché le misure proposte a loro favore.
I rappresentanti legali di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione dettagliata che illustra l'accordo di fusione e ne espone le motivazioni giuridiche ed economiche, in particolare il rapporto di cambio delle azioni, delle quote o dei diritti speciali. La relazione descrive inoltre le particolari difficoltà di valutazione incontrate. Deve inoltre illustrare le conseguenze di tale fusione per i dipendenti delle società partecipanti.
La relazione degli esperti deve essere depositata presso il Centro Nazionale di Registrazione e pubblicata sul sito web, se esistente, delle società partecipanti alla fusione, almeno un mese prima della data fissata per la riunione dell'assemblea, in relazione alla decisione di cui all’articolo 218 della presente legge.
È possibile rinunciare al ricorso a esperti qualora tutti gli azionisti/soci delle società partecipanti alla fusione diano il proprio consenso.
Documentazione allegata:
I rappresentanti legali delle società partecipanti alla fusione presentano domanda di registrazione della fusione presso il Centro Nazionale di Registrazione, allegando l'accordo di fusione, il verbale dell'assemblea generale che approva la fusione e i verbali delle approvazioni da parte dei singoli soci.
Se, nell'ambito della fusione, il capitale sociale della società incorporante viene aumentato, l'importo dell'aumento viene comunicato contestualmente alla fusione.
a) Comporta il trasferimento alla società acquirente di tutte le attività e passività della società oggetto dell'acquisizione. Tale trasferimento ha conseguenze sia nei rapporti tra le società sia nei confronti di terzi.
b) Fa sì che gli azionisti o i soci della società incorporata diventino azionisti o soci della società incorporante.
c) comporta che la società incorporata sia considerata sciolta e cancellata dal Registro Nazionale, ai sensi della Sezione V della Legge n. 9723 del 3 maggio 2007 “sul Registro Nazionale”, senza che sia necessaria una procedura di liquidazione.
Scarica:
Ai sensi dell'articolo 227 della legge n. 9901 del 14 aprile 2008 “sugli operatori commerciali e le società commerciali”:
Documentazione allegata:
Documentazione allegata:
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a) Una società a responsabilità limitata può essere trasformata in una società per azioni e viceversa.
b) Una società per azioni a offerta privata può essere trasformata in una società per azioni a offerta pubblica e viceversa, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dalla presente legge n. 9723 del 3 maggio 2007. “Per il Centro Nazionale di Registrazione” e della legge sui titoli.
Documentazione allegata:
Scarica:
Fonte: Centro Nazionale per le Imprese
