
Legge n. 9723 del 3 maggio 2007, “Sul Centro nazionale di registrazione”, e successive modifiche;
Legge n. 9901 del 14 aprile 2008 “Sugli operatori commerciali e le società commerciali”, e successive modifiche.
Note legali
Le imprese straniere dovrebbero innanzitutto informarsi nel proprio paese per sapere quale autorità sia competente per il rilascio dei seguenti documenti:
1) Certificato di iscrizione che attesti la registrazione della società straniera nello Stato di origine.
2) Un documento che attesti che la società non è in fase di fallimento o liquidazione, né è stata dichiarata fallita o liquidata/cancellata dal registro delle imprese nello Stato estero.
A seconda della legislazione o della prassi dello Stato straniero, tali documenti possono essere rilasciati da uno o due organismi statali diversi.
I documenti allegati (ufficiali o privati) provenienti da giurisdizioni straniere devono essere presentati insieme alla traduzione certificata in albanese.
Una volta approvata la registrazione e generato il codice NUIS (NIPT), la registrazione è stata automaticamente completata in:
Registrazione delle imprese straniere nella Repubblica di Albania, i modelli dei documenti, le forme giuridiche previste dalla legislazione albanese e i documenti richiesti per la registrazione in base a tali forme giuridiche.
Il capitale sociale di una società a responsabilità limitata non può essere inferiore a 100 lek (articolo 70 della legge n. 9901/2008 “Sugli operatori commerciali e le società commerciali”).
Documenti o atti, sia pubblici che privati, di società straniere destinati all'uso nella Repubblica di Albania, purché siano stati autenticati da un'autorità pubblica della giurisdizione straniera (funzionario pubblico/notaio) il loro status di funzionari pubblici o notai deve essere verificato mediante legalizzazione o apostille, in conformità con le leggi applicabili e gli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica di Albania.
Dati obbligatori (articolo 30 della legge n. 9723/2007 “sulle società a responsabilità limitata”). Ai fini della registrazione iniziale delle persone fisiche, sono obbligatori i seguenti dati:
I dati obbligatori per la registrazione delle società commerciali sono i seguenti:
Ai sensi dell'articolo 35, è inoltre obbligatoria la comunicazione del valore del capitale sociale sottoscritto, il numero di quote di capitale, il valore nominale di ciascuna quota, la partecipazione, il valore e la natura dei conferimenti di ciascun socio, nonché l’indicazione se il capitale inizialmente sottoscritto sia stato versato o meno.
Ai fini della prima iscrizione di una società per azioni, oltre a quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 9723/2007 “sul QKB”, sono obbligatorie anche le seguenti informazioni:
Una società per azioni costituita mediante offerta privata non può avere un capitale sociale inferiore a 3.500.000 lek (articolo 107 della legge n. 9901/2008 “Sui commercianti e le società commerciali”, modificata dalla Legge n. 10475/2011, “Relativa a una modifica della Legge n. 9901 del 14 aprile 2008 “Sui commercianti e le società commerciali'").
Le azioni sottoscritte mediante conferimenti in denaro devono essere versate almeno per un importo pari a un quarto del loro valore nominale prima della registrazione della società. Quando gli azionisti effettuano conferimenti in natura, questi devono essere valutati prima della registrazione della società da uno o più periti nominati dal tribunale competente, e le azioni sottoscritte con conferimenti in natura devono essere interamente versate prima della registrazione.
Quando un socio di una società (S.r.l., S.p.A., ecc.) è una persona giuridica straniera, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 9723/2007, “sul CBR”, oltre ai documenti richiesti in base al tipo di entità, la domanda di registrazione iniziale deve essere accompagnata anche dai documenti specificati nelle lettere “a”, “b”, “c” e “d” del comma 5 dell'articolo 28 della presente legge, per la persona giuridica straniera, in particolare:
L'atto costitutivo e lo statuto della società straniera, qualora si tratti di due documenti distinti o, in loro assenza,
l'atto equivalente di creazione previsto dalla legislazione straniera, nonché il testo integrale con le modifiche
e il prossimo
Documentazione che attesti la registrazione della società straniera nella giurisdizione di provenienza.
La documentazione che attesta la situazione attuale della società straniera, rilasciata in un periodo non superiore a
oltre 90 giorni dalla data della domanda, con i dati relativi alla registrazione e alla rappresentanza, tra cui
informazioni relative all'eventuale avvio di una procedura di liquidazione o di fallimento
La delibera o altri atti dell'organo competente della società straniera, ai sensi della legislazione straniera, relativi alla costituzione di una società a responsabilità limitata in Albania.
Per la prima registrazione di filiali e uffici di rappresentanza di società straniere, sono obbligatori i seguenti dati:
I dati indicati alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “dh”, “e” ed “ë” dell'articolo 32 della presente legge per le società straniere, compresi il numero di registrazione e il luogo di registrazione.
Fonte: Centro Nazionale per le Imprese.
