
“Per ”organizzazione senza scopo di lucro" si intendono le associazioni, le fondazioni e i centri le cui attività sono svolte in modo indipendente e senza interferenze da parte dello Stato.
“Per ”attività senza scopo di lucro" si intende qualsiasi attività economica o non economica, a condizione che i proventi o il patrimonio delle organizzazioni senza scopo di lucro, se presenti, siano utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nello statuto dell'organizzazione.
Qualsiasi persona fisica o giuridica, nazionale o straniera, ha il diritto di costituire un'organizzazione senza scopo di lucro, di esserne membro o di far parte dei suoi organi direttivi o del suo personale amministrativo.
A seconda della loro struttura organizzativa, le organizzazioni senza scopo di lucro si dividono in:
Le associazioni sono organizzazioni senza scopo di lucro composte da soci.
Le organizzazioni associative senza scopo di lucro sono costituite per libera volontà di persone fisiche o giuridiche. Il numero minimo di soci fondatori è di cinque persone fisiche o di almeno due persone giuridiche.
Ogni socio ha il diritto di recedere dall'organizzazione senza scopo di lucro per qualsiasi motivo. Lo statuto può prevedere norme relative alla responsabilità del socio recedente in relazione agli obblighi e alle responsabilità dell'organizzazione nei confronti di terzi fino al momento del recesso. La responsabilità del socio dimissionario è la stessa di quella degli altri soci dell'organizzazione senza scopo di lucro per le attività svolte fino al momento della dimissione.
L'organo supremo di un'organizzazione senza scopo di lucro basata sull'adesione dei soci è l'assemblea generale di tutti i soci. Gli altri organi direttivi sono eletti da tale organo supremo e ne rispondono.;
Le organizzazioni senza scopo di lucro che non prevedono l'adesione di soci sono fondazioni e centri.
Le organizzazioni senza scopo di lucro prive di struttura associativa vengono costituite da uno o più individui o per testamento. L'organo direttivo supremo di tali organizzazioni è il consiglio di amministrazione.
Le organizzazioni senza scopo di lucro soggette alla presente legge acquisiscono la personalità giuridica una volta costituite e iscritte nel registro del tribunale, secondo le condizioni e le procedure previste dalla legge. Le stesse procedure di registrazione si applicano alle sedi distaccate di organizzazioni senza scopo di lucro straniere.
I fondatori dell'organizzazione senza scopo di lucro si riuniscono per approvare l'atto costitutivo e lo statuto e possono inoltre autorizzare una o più persone a espletare le formalità di registrazione.
Le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano alle fondazioni istituite mediante atto testamentario. Tali fondazioni, qualora soddisfino i requisiti di legge, devono essere registrate in conformità alle norme generali di diritto civile che disciplinano l'esecuzione dei testamenti.
La registrazione iniziale e ogni successiva registrazione si effettuano presentando una domanda di registrazione al Tribunale del distretto giudiziario di Tirana. La domanda di registrazione va presentata per iscritto o in formato elettronico, in conformità con le disposizioni della presente legge.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva i moduli di domanda di iscrizione, nonché l'elenco dei documenti giustificativi relativi a ciascuna iscrizione nel registro, in conformità con i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le organizzazioni senza scopo di lucro tenute a registrarsi ai sensi della normativa vigente che disciplina la loro costituzione, registrazione, il funzionamento, l’organizzazione e le attività delle organizzazioni senza scopo di lucro, sono tenute a presentare al Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana una domanda di registrazione iniziale o di altre registrazioni obbligatorie entro 30 giorni di calendario dalla data di costituzione o dalla data del fatto e/o dalla redazione dell’atto obbligatorio. (trenta) giorni di calendario dalla data di costituzione o dalla data dell’evento fattuale e/o dalla redazione dell’atto necessario per la registrazione.
È vietata l'iscrizione nel registro elettronico delle organizzazioni senza scopo di lucro per le organizzazioni con denominazioni identiche o simili, con nomi al genitivo o le corrispondenti abbreviazioni di Stati, città, regioni geografiche, organizzazioni internazionali o religiose, o istituzioni del governo centrale o locale, senza suffissi distintivi, o con nomi contrari all'ordine pubblico o alle disposizioni imperative di legge.
Il diritto alla registrazione di un nome è riconosciuto in base al principio della priorità nella presentazione della domanda di registrazione al tribunale.
La domanda di prima iscrizione delle organizzazioni senza scopo di lucro può essere presentata congiuntamente da tutti i fondatori o da qualsiasi persona da essi autorizzata. La domanda di successive iscrizioni deve essere presentata dall'organo esecutivo autorizzato a rappresentare l'organizzazione nei rapporti con i terzi o da qualsiasi persona da esso autorizzata.
La domanda di prima registrazione e di successive registrazioni di organizzazioni senza scopo di lucro straniere deve essere presentata dal rappresentante legale della succursale o dell'organizzazione senza scopo di lucro straniera, oppure da qualsiasi persona autorizzata da uno dei suddetti soggetti.
In ogni caso, anche chiunque altro a cui una legge speciale abbia conferito tale diritto ha il diritto di richiedere la prima registrazione o eventuali registrazioni successive.
La registrazione iniziale e ogni successiva registrazione vengono effettuate presentando la domanda di registrazione, utilizzando l'apposito modulo, al Tribunale distrettuale di Tirana per iscritto o in formato elettronico. La domanda di registrazione deve essere corredata dei documenti giustificativi che comprovano le informazioni da registrare.
I documenti allegati devono essere presentati in originale o in copia autenticata e devono essere redatti nella forma e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento o dalle disposizioni della presente legge. I documenti di accompagnamento possono essere presentati anche in formato elettronico, in conformità con le disposizioni del capo V della presente legge.
I documenti allegati non devono contenere correzioni o cancellature non autenticate, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, e il loro contenuto deve essere chiaramente visibile, leggibile e consentire la creazione di un'immagine elettronica del documento.
I documenti allegati devono essere redatti in albanese. Il richiedente, oltre al documento allegato in lingua albanese, può presentare anche una traduzione certificata in una lingua straniera. Le lettere private e i documenti ufficiali provenienti da giurisdizioni straniere devono essere accompagnati da una traduzione certificata in albanese ed essere legalizzati in conformità con le leggi applicabili e gli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica di Albania.
Le organizzazioni senza scopo di lucro vengono iscritte nel registro elettronico mediante la presentazione di una domanda di iscrizione iniziale, compilata con tutte le informazioni obbligatorie in conformità con la presente legge, lo statuto e l'atto costitutivo, gli atti di nomina degli organi decisionali, compreso l’atto di nomina del rappresentante legale dell’organizzazione senza scopo di lucro, se non incluso negli atti sopra menzionati, nonché qualsiasi altro atto necessario alla sua costituzione ai sensi della legislazione vigente.
Per le fondazioni istituite con atto testamentario, il testamento e lo statuto, qualora siano stati redatti e approvati dall'esecutore testamentario, devono essere depositati insieme alla domanda di iscrizione iniziale, corredata di tutte le informazioni richieste dalla presente legge.
Le filiali di organizzazioni straniere senza scopo di lucro, oltre a soddisfare gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, vengono registrate presentando una domanda di registrazione iniziale compilata con tutte le informazioni obbligatorie previste dalla presente legge, nonché:
a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'organizzazione straniera senza scopo di lucro, qualora si tratti di due documenti distinti, oppure, in loro assenza, l'atto costitutivo equivalente ai sensi del diritto straniero, unitamente al loro testo integrale così come successivamente modificato;
b) la documentazione che attesti la registrazione dell'organizzazione senza scopo di lucro straniera nella giurisdizione straniera;
c) la documentazione che attesti lo stato attuale dell'organizzazione straniera senza scopo di lucro, rilasciata entro un termine non superiore a 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta, con i dettagli relativi alla registrazione e alla rappresentanza, comprese le informazioni relative all'eventuale presenza di procedure di liquidazione o di fallimento;
c) la decisione o altri atti dell'organo competente dell'organizzazione straniera senza scopo di lucro, conformemente alla legislazione straniera, relativi all'apertura di una succursale in Albania.
Per la registrazione iniziale delle organizzazioni senza scopo di lucro, sono obbligatori i seguenti dati:
a) nome;
b) forma organizzativa;
c) data di costituzione;
c) i dati identificativi dei fondatori, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo di nascita, la data di nascita, l'indirizzo di residenza, il numero di identificazione, nonché i recapiti elettronici. Nei casi in cui il fondatore sia una persona giuridica, i dati obbligatori da registrare sono la denominazione della persona giuridica, la sua forma giuridica, il numero di identificazione univoco, la data di costituzione e di registrazione, la sede legale, il nome del rappresentante legale dell'entità o delle persone incaricate di rappresentare l'entità nei rapporti con terzi, nonché i loro recapiti elettronici;
d) il sedile;
d) lo scopo e il settore di attività;
e) la durata, se indicata;
e) i membri degli organi direttivi, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, numero di identificazione, nonché i recapiti elettronici;
f) i dati identificativi delle persone incaricate dell'amministrazione e della rappresentanza dell'organizzazione senza scopo di lucro nei rapporti con i terzi, indicando per ciascuna di esse nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di identificazione e recapiti elettronici, i loro poteri di rappresentanza, nonché i termini della loro nomina;
g) la composizione e il patrimonio nel caso di una fondazione;
gj) i campioni di firma (le firme) delle persone che rappresentano l'organizzazione senza scopo di lucro nei confronti di terzi.
Le organizzazioni senza scopo di lucro acquisiscono personalità giuridica il giorno in cui la decisione del tribunale relativa alla loro iscrizione diventa definitiva. Una volta acquisita la personalità giuridica, vengono iscritte dalla segreteria del registro elettronico nel registro elettronico delle organizzazioni senza scopo di lucro.
L'organo decisionale supremo di un'organizzazione senza scopo di lucro che non prevede l'adesione di soci è il consiglio di amministrazione, che può assumere varie denominazioni, mentre per quelle che prevedono l'adesione di soci è l'assemblea generale dei soci.
In conformità alle procedure previste dalla legge o dai propri atti costitutivi, l'organo decisionale supremo dell'organizzazione senza scopo di lucro deve riunirsi almeno il numero di volte previsto dallo statuto, entro i termini stabiliti per la sua convocazione, e comunque non meno di una volta all'anno.
L'organizzazione senza scopo di lucro dispone di un organo direttivo di vertice, che può essere composto da una singola persona o da un collegio, denominato, a seconda dei casi, direttore esecutivo, presidente, consiglio direttivo, ecc.
Le attività quotidiane e l'attuazione dei programmi stabiliti dall'organo decisionale supremo dell'organizzazione senza scopo di lucro sono di competenza del suo organo esecutivo supremo.
Le norme che disciplinano le attività dell'organo esecutivo supremo sono stabilite dallo statuto e dagli atti dell'organo di governo o decisionale supremo.
Le organizzazioni senza scopo di lucro hanno il diritto di svolgere qualsiasi attività lecita finalizzata alla realizzazione o al sostegno dello scopo e dell'oggetto delle loro attività, come stabilito nei loro statuti.
Quando lo svolgimento di un'attività è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione o di una licenza, l'organizzazione senza scopo di lucro presenta la propria domanda all'autorità competente, la quale, dopo aver verificato che siano soddisfatti tutti i requisiti di legge e le procedure previste, rilascia l'autorizzazione o la licenza del caso.
Il giudice, nella decisione di iscrizione, deve inoltre pronunciarsi sull'adempimento dell'obbligo di effettuare la ricerca richiesta e di ottenere la relativa autorizzazione o licenza come condizione affinché l'organizzazione senza scopo di lucro possa svolgere l'attività soggetta ad autorizzazione o licenza. Una copia dell’autorizzazione o della licenza ottenuta dall’organizzazione senza scopo di lucro, debitamente autenticata a norma di legge, deve essere depositata nel registro del tribunale competente.
L'organizzazione senza scopo di lucro, al fine di perseguire il proprio scopo e l'oggetto delle proprie attività, ha il diritto di svolgere attività economiche.
Un'organizzazione senza scopo di lucro può svolgere attività economiche senza dover costituire un'entità separata a tal fine, a condizione che tale attività sia conforme agli scopi dell'organizzazione stessa, sia stata dichiarata come una delle fonti di reddito e a condizione che tale attività non costituisca lo scopo principale delle attività dell'organizzazione.
Se l'organizzazione senza scopo di lucro, nell'esercizio delle proprie attività economiche, realizza un utile, questo deve essere destinato al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel proprio statuto e nell'atto costitutivo.
La documentazione da presentare per la registrazione presso l'amministrazione fiscale, secondo le istruzioni. N. 24, del 2 settembre 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania” recita quanto segue:
Una volta ricevuto il certificato NIPT, al soggetto viene fornita anche la password che dovrà utilizzare per la dichiarazione online.
Qualora si accerti che un contribuente svolga un'attività commerciale senza essersi registrato presso le autorità fiscali, questi viene sanzionato dall'amministrazione fiscale in conformità con le disposizioni di legge. N. 9920, del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, nella versione modificata.
Leggi anche Agire in qualità di ONG o di ente pubblico
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