
La procedura di verifica fiscale prevede fasi chiare e scadenze ben definite. Una verifica fiscale è una procedura con scadenze stabilite per iscritto, non un’ispezione a sorpresa. La notifica di una verifica fiscale completa viene data con 30 giorni di anticipo, mentre quella di un'ispezione fiscale con 10 giorni di anticipo; il verbale viene presentato entro sette giorni dal completamento della verifica, le contestazioni vanno presentate entro 15 giorni e l'avviso di accertamento fiscale è impugnabile entro 30 giorni.
Questa pagina illustra passo dopo passo l'iter procedurale, dalla notifica all'ispezione, dalle opposizioni al ricorso amministrativo e al ricorso in sede giudiziaria. Alla fine troverete i diritti di cui godete in ciascuna fase e l'elenco dei documenti necessari per la preparazione del fascicolo.
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Non è la stessa cosa quando l’amministrazione effettua una revisione contabile completa, quando conduce un’ispezione fiscale e quando esegue una rapida verifica in loco. La notifica, la durata e le conseguenze sono diverse.
| Tipo | Avviso preventivo | Base |
|---|---|---|
| Verifica fiscale | Mancano 30 giorni | Articolo 81 |
| Verifica fiscale | Mancano dieci giorni | Articolo 81 |
| Verifica in loco | Senza preavviso | Articolo 81, paragrafo 1 |
I controlli a sorpresa sono ispezioni mirate, che riguardano in genere la fatturazione, il registratore di cassa, i dipendenti dichiarati o i livelli delle scorte. Non sostituiscono una revisione contabile completa e non danno luogo, di per sé, a una verifica dell’intero periodo.
Le comunicazioni dell'amministrazione fiscale vengono inviate per via elettronica e si considerano ricevute entro 10 giorni, ai sensi dell'articolo 23, come modificato da Legge n. 79/2025. Pertanto, è necessario controllare regolarmente la casella delle notifiche in e-Filing, poiché una notifica non letta non comporta la sospensione del termine.
Entro 30 giorni dalla notifica, il contribuente può autodichiarare l’imposta non dichiarata. In tal caso, la sanzione è pari al 50% dell’imposta autodichiarata, ai sensi dell’articolo 81 del Legge n. 9920/2008.
Imposta dichiarata relativa all’ammanco: 2.000.000 di lek. L’autodichiarazione entro 30 giorni dalla notifica comporta una sanzione pari al 50% dell’imposta autodichiarata, ovvero 1.000.000 di lek. Se lo stesso obbligo viene rilevato nel corso di una verifica fiscale e viene qualificato come evasione, la sanzione ai sensi dell’articolo 116 è pari al 100 per cento della differenza, ovvero 2.000.000 di lek. La differenza di trattamento è pari a 1.000.000 di lek, da versare entro 30 giorni.
La durata dell’audit può essere prorogata fino a 15 giorni lavorativi, ai sensi dell’articolo 81. La proroga deve essere comunicata espressamente e non può essere sottintesa.
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I requisiti di verifica sono prevedibili, poiché l’ispettore segue il percorso documentale dalla fattura al libro contabile, dal libro contabile alla dichiarazione e dalla dichiarazione al pagamento. Quando questi tre elementi sono allineati, la verifica procede rapidamente.
✔ Registri delle vendite e degli acquisti riconciliati con i rendiconti del periodo.
✔ Fatture di vendita e di acquisto con il numero di fiscalizzazione, ovvero NIVF
✔ Bilanci, giornale e libro mastro
✔ Documentazione relativa alle spese, ovvero contratti, fatture, prove di pagamento e il collegamento con l'attività.
✔ Libri paga, contratti di lavoro e documentazione salariale
✔ Disponibilità di cassa, saldi bancari e livelli delle scorte alla data della verifica.
✔ Documentazione relativa ai pagamenti a soggetti non residenti e certificati di residenza
L'ispettore verifica il periodo e le imposte specificate nell'avviso. Qualora vengano richiesti documenti che esulano dall'ambito della verifica, la richiesta può essere chiarita per iscritto; tale chiarimento entra a far parte del fascicolo senza ostacolare lo svolgimento della verifica.
Una volta completata l'ispezione, viene pianificato il processo e a ogni fase viene assegnata una data specifica.
Relazione, obiezione e valutazione
| Passo | Scadenza | Base |
|---|---|---|
| Il verbale di verifica viene consegnato al contribuente. | Mancano 7 giorni | Articolo 83 |
| Obiezioni scritte da parte del contribuente | quindici giorni | Articolo 83 |
| Esame delle obiezioni | 5 giorni lavorativi | Articolo 83 |
| Relazione finale e avviso di valutazione | quattordici giorni | Articolo 84 |
| Pagamento dell'importo dovuto | trenta giorni | Articolo 74 |
La contestazione entro 15 giorni non è una semplice formalità. È il momento in cui l’argomentazione e il documento vengono inseriti nel fascicolo senza alcun costo, mentre in seguito la stessa contestazione richiede un ricorso e il pagamento di una somma o la presentazione di una garanzia bancaria.
La notifica relativa all'ispezione arriva il 2 febbraio, pertanto l'ispezione non avrà inizio prima del 4 marzo e l'autodichiarazione potrà essere presentata fino al 4 marzo. La verifica termina il 20 marzo, la relazione deve essere presentata entro il 27 marzo, le opposizioni vanno presentate entro l’11 aprile, il riesame viene concluso entro cinque giorni lavorativi e la relazione finale viene redatta entro 14 giorni. Se l’accertamento viene notificato il 30 aprile, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 maggio e il ricorso amministrativo deve essere presentato entro lo stesso termine di 30 giorni.
Un periodo oggetto di verifica non può essere riaperto. Le nuove verifiche sono consentite solo nei tre casi previsti dall’articolo 85 e solo previa approvazione del Direttore Generale delle Imposte.
L'avviso di accertamento non è definitivo. È necessario presentare ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso, ai sensi dell'articolo 106, comma 3.
La condizione per l'esame è il pagamento del debito o la presentazione di una garanzia bancaria della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 107. La garanzia copre il debito fiscale, escluse le sanzioni e gli interessi.
Il ricorso viene esaminato dalla Direzione dei ricorsi fiscali quando l’importo è inferiore a 20.000.000 di lekë, e dalla Commissione dei ricorsi fiscali quando l’importo supera tale somma. La Commissione è composta da sette membri e opera in conformità al decreto governativo n. 11 dell’11 gennaio 2017, modificato dal decreto governativo n. 774 del 19 dicembre 2025.
Il percorso del ricorso
| Passo | Scadenza | Base |
|---|---|---|
| Ricorso amministrativo | 30 giorni dalla notifica dell'accertamento | Articolo 106, paragrafo 3 |
| Pagamento o garanzia bancaria semestrale | Condizioni per la revisione | Articolo 107 |
| Esame da parte della Direzione dei ricorsi fiscali | Per importi inferiori a 20.000.000 di lek | Decreto governativo n. 11/2017 |
| Esame da parte della Commissione per i ricorsi fiscali | Per importi superiori a 20.000.000 di lek | Decreto governativo n. 774/2025 |
| Azioni legali successive alla decisione | trenta giorni | Articolo 109 |
| Azione legale in assenza di una risposta amministrativa | Dopo 60 giorni | Articolo 109 |
| Rimborso in caso di accoglimento del reclamo | trenta giorni | Articolo 110 |
Accertamento fiscale di 3.000.000 di lekë di arretrati, oltre a sanzioni e interessi. Ai fini dell’esame del ricorso, è richiesto il pagamento degli arretrati o una garanzia bancaria di 3.000.000 di lekë valida per sei mesi, poiché la garanzia copre esclusivamente gli arretrati. Poiché l’importo è inferiore a 20.000.000 di lekë, il ricorso viene esaminato dalla Direzione dei ricorsi fiscali. Se il ricorso viene accolto, l’importo versato viene rimborsato entro 30 giorni.
Se l'amministrazione non risponde entro 60 giorni, il contribuente può adire direttamente il tribunale. Il silenzio non impedisce il proseguimento del procedimento.
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✔ Ricevere una notifica con 30 giorni di anticipo rispetto all’ispezione e con 10 giorni di anticipo rispetto alla visita fiscale, ai sensi dell’articolo 81.
✔ Effettuare l’autodenuncia entro 30 giorni dalla notifica, con una sanzione pari a 50% dell’imposta, ai sensi dell’articolo 81.
✔ Per ricevere il verbale di ispezione entro 7 giorni dal completamento, articolo 83
✔ Per presentare ricorsi scritti entro 15 giorni, ai sensi dell’articolo 83
✔ Non può essere sottoposto a nuovo esame per lo stesso periodo, salvo in tre casi con l’approvazione del Direttore Generale, articolo 85
✔ Presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 3
✔ Per richiedere un accordo di rateizzazione, articolo 77
✔ Non superare il limite di 100% relativo all'importo complessivo delle ammende ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 5.
La Carta dei diritti del contribuente e le Norme deontologiche in materia di verifiche fiscali sono state approvate con le Delibere governative n. 623, 624 e 625 del 26 ottobre 2018. L’Ufficio del Difensore dei Contribuenti opera ai sensi delle Decisioni governative n. 648/2010 e n. 10/2017 ed è l’ente a cui rivolgersi per presentare reclami relativi al trattamento riservato al contribuente, non all’accertamento fiscale.
Il fascicolo di revisione viene compilato nel corso dell'anno e messo insieme entro 30 giorni dalla notifica. Quando viene compilato durante la revisione, manca sempre un documento.
✔ Riconciliare i registri delle vendite e degli acquisti con gli estratti conto di ciascun periodo e annotare eventuali discrepanze, fornendo una spiegazione.
✔ Riconciliare il bilancio con la dichiarazione dei redditi annuale, documentando eventuali rettifiche fiscali.
✔ Assicurati che ogni spesa riconosciuta sia accompagnata da una fattura, un contratto e una prova di pagamento.
✔ Verificare che i pagamenti in contanti rientrino nei limiti di legge e nel limite del registratore di cassa.
✔ Verificare le buste paga rispetto ai contratti e all’orario di lavoro.
✔ Individuare autonomamente i periodi in cui si riscontrano irregolarità e valutare l’autodichiarazione entro 30 giorni.
✔ Designare un unico referente per i rapporti con l’ispettore e tenere un registro di tutti i documenti presentati.
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La notifica elettronica non si apre in tempo e il periodo di 30 giorni previsto per l'autodichiarazione scade senza essere stato utilizzato.
Se non viene presentata alcuna opposizione entro 15 giorni, le stesse argomentazioni richiederanno in seguito il pagamento di una cauzione o la presentazione di una garanzia.
La documentazione viene raccolta nel corso dell'audit e non è completa, poiché non è stata conservata per tutto l'anno.
Il ricorso viene presentato gratuitamente e senza garanzia bancaria, pertanto non viene esaminato.
Per l'obbligo, oltre che per le sanzioni, è richiesta una garanzia bancaria, mentre la legge la prevede solo a fronte dell'obbligo.
Il termine di 30 giorni per presentare la causa in tribunale non viene rispettato perché si attende una seconda comunicazione che non arriva mai.
I documenti vengono consegnati all'ispettore senza che venga redatto un registro, e in seguito non è possibile dimostrare cosa sia stato fornito e quando.
L'estensione del controllo viene accettata verbalmente, senza comunicazione scritta.
Preavviso di 30 giorni per una verifica fiscale e di 10 giorni per un controllo fiscale. I controlli in loco vengono effettuati senza preavviso.
Entro 30 giorni dalla notifica è possibile dichiarare autonomamente l’imposta non dichiarata, e la sanzione sarà pari a 50% dell’imposta autodichiarata.
Entro 15 giorni dal ricevimento della relazione, le obiezioni vengono esaminate entro cinque giorni lavorativi e la relazione finale viene redatta entro 14 giorni.
Le notifiche elettroniche si considerano ricevute entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 23. Pertanto, il termine decorre già prima dell’apertura della notifica.
Ai fini dell'esame del ricorso, è richiesto il pagamento dell'importo dovuto oppure la presentazione di una garanzia bancaria della durata di sei mesi. La garanzia copre l'importo dovuto, escluse eventuali ammende o interessi di mora.
La Direzione dei ricorsi fiscali per importi inferiori a 20.000.000 di lekë e la Commissione dei ricorsi fiscali, composta da sette membri, per importi superiori a tale somma.
Trascorsi 60 giorni senza ricevere risposta, è possibile presentare istanza direttamente al tribunale ai sensi dell’articolo 109.
Solo nei tre casi previsti dall'articolo 85 e solo previa approvazione del Direttore Generale delle Imposte.
La durata è indicata nell'avviso e può essere prorogata fino a un massimo di 15 giorni lavorativi previa comunicazione scritta.
Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, modificata dalla Legge n. 79/2025, articoli 23, 74, 77, 81, 81/1, 83, 84, 85, 106, 107, 109, 110, 111/5, 116
Circolare n. 24 del Ministro delle Finanze, del 2 settembre 2008, “Sulle procedure fiscali”, e successive modifiche
Decreto del Governo n. 11 dell'11 gennaio 2017, modificato dal Decreto del Governo n. 774 del 19 dicembre 2025, relativo alla Commissione per i ricorsi fiscali.
Decisioni del Governo n. 623, 624 e 625 del 26 ottobre 2018 relative alla Carta dei diritti del contribuente e all’etica; Decisioni del Governo n. 648/2010 e n. 10/2017 relative al difensore civico dei contribuenti.
AlProfit Consult svolge la revisione contabile in collaborazione con il cliente, effettua la riconciliazione dei libri contabili con le dichiarazioni prima della presentazione, prepara il fascicolo documentale, redige le contestazioni entro i termini previsti e, se necessario, presenta ricorso, il tutto nell’ambito dell’abbonamento mensile.
