
L'esecuzione forzata ha inizio solo una volta che l'obbligo è diventato definitivo, ovvero dopo che sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso. Le misure seguono una sequenza: avviso e intimazione di pagamento, congelamento dei conti bancari, costituzione di garanzia reale o ipoteca, sequestro, confisca e vendita all'asta. Tali misure comprendono anche il blocco di un conto corrente da parte delle autorità fiscali. In ogni fase è previsto il diritto di ricorso entro 30 giorni.
Questa pagina illustra ciascuna misura, la relativa scadenza e cosa è possibile fare nel frattempo. La soluzione migliore rimane quella di concordare un piano di pagamento a rate prima dell’inizio della procedura, poiché una volta avviata quest’ultima le possibilità si riducono e i costi aumentano.
Leggi anche: Verifica fiscale, sanzioni e ricorso contro l'accertamento.
L’amministrazione fiscale esercita i propri poteri di riscossione coattiva solo dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso, ai sensi dell’articolo 88 della legge n. 9920/2008. Pertanto, un debito oggetto di ricorso, presentato entro i termini previsti e garantito da un pagamento o da una fideiussione bancaria, non è soggetto a tale procedura.
Il primo passo è la notifica e la richiesta di pagamento ai sensi dell’articolo 89. Tale notifica rappresenta il momento in cui è possibile sospendere la procedura stipulando un accordo di rateizzazione e, nella nostra esperienza, è anche il momento che più spesso viene trascurato, poiché la notifica non viene letta in tempo.
L'articolo 89 prevede inoltre due misure che si discostano dalla procedura ordinaria. La prima consiste nel monitoraggio in loco dell'attività, con la confisca giornaliera di una quota del fatturato non inferiore a 50%. La seconda, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 4, lettera a), consiste nell’obbligo di vietare all’amministratore, al socio o all’azionista di lasciare il paese, che si applica solo in caso di rischio.
Leggi anche: L'accordo di pace fiscale: una guida pratica per gli imprenditori.
| Messa | Condizione o clausola | Articolo |
|---|---|---|
| Avviso e richiesta di pagamento | Il primo passo, una volta esaurito il ricorso | 89 |
| Monitoraggio in loco, confisca giornaliera di almeno 50% del fatturato. | In base alla decisione dell'amministrazione | 89 |
| Richiesta di divieto di viaggio | Solo in caso di pericolo | Ottantanove virgola quattro a |
| Blocco dei conti bancari | Per ordine dell'amministrazione | 90 |
| Assicurazione e onere ipotecario | Previo preavviso | 91 |
| Sequestro dei beni | 30 giorni dopo l'ordine, oppure immediatamente qualora il recupero del credito fosse a rischio. | 93 |
| Confisca e vendita all'asta | Asta entro 15 giorni; restituzione delle eccedenze entro 5 giorni lavorativi. | 96 |
| Trasferimento da una terza parte | Liquidazione entro 14 giorni | 97 |
| Richiesta diretta alla terza parte | trenta giorni | 98 |
| Ricorso contro il provvedimento | trenta giorni | 92 |
Il congelamento dei conti bancari costituisce la prima misura esecutiva e viene disposto dall’amministrazione fiscale ai sensi dell’articolo 90. La banca si limita a dare esecuzione al provvedimento; pertanto, qualsiasi discussione relativa alla revoca del congelamento deve essere condotta con l’amministrazione fiscale, non con la banca.
In pratica, un blocco blocca i pagamenti ai fornitori, gli stipendi e i contributi, generando nuovi debiti che si aggiungono a quelli già esistenti. Pertanto, la priorità non è quella di presentare un reclamo alla banca, bensì di saldare il debito o presentare un reclamo entro 30 giorni.
Nota bene. Le banche hanno propri obblighi nei confronti dell’amministrazione fiscale, con sanzioni previste dall’articolo 129. Per questo motivo un provvedimento di blocco viene eseguito immediatamente e senza alcuna possibilità di negoziazione allo sportello.
Qualora l’obbligo non venga adempiuto, l’amministrazione procede alla costituzione di un diritto di garanzia sui beni mobili e di un’ipoteca sui beni immobili ai sensi dell’articolo 91. Tale misura richiede una previa notifica.
Il vincolo non comporta il trasferimento della proprietà del bene, ma ne impedisce la cessione. In pratica, ciò significa che il veicolo, il macchinario o l’immobile non possono essere venduti né utilizzati come garanzia fino all’adempimento dell’obbligazione. La procedura di registrazione dei diritti di garanzia e dei diritti ipotecari è disciplinata dal Decreto del Governo n. 1234/2009.
Il sequestro viene eseguito 30 giorni dopo l'emissione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 93. Tale termine decade qualora il recupero del credito sia ritenuto a rischio; in tal caso, la misura può essere eseguita immediatamente. Il contenuto del provvedimento di sequestro è specificato nell'articolo 94.
Al sequestro seguono la confisca e la vendita all’asta, ai sensi dell’articolo 96. L’asta si svolge entro 15 giorni e l’eventuale plusvalore, ovvero l’importo residuo dopo il saldo del debito, viene restituito al contribuente entro cinque giorni lavorativi.
L'articolo 95 esclude dal pignoramento i beni esenti ai sensi dell'articolo 529 del Codice di procedura civile. Si tratta della tutela fondamentale dei beni di prima necessità e si applica anche quando il debito è ingente.
Se un terzo è debitore del contribuente, ad esempio un cliente che non ha saldato la fattura, l’autorità fiscale può richiedere il trasferimento dell’importo. Il terzo provvede al pagamento entro 14 giorni ai sensi dell’articolo 97, oppure entro 30 giorni in caso di richiesta diretta ai sensi dell’articolo 98.
Per un'azienda che è tenuta a farlo, ciò significa che i pagamenti effettuati dai clienti registrati possono essere trasferiti direttamente sul conto dell'amministrazione.
L'articolo 99 prevede la responsabilità solidale del socio e dell'amministratore per gli obblighi fiscali. È proprio in questo ambito che una società a responsabilità limitata non funge da barriera protettiva totale e che la responsabilità può essere fatta valere nei confronti della persona fisica, non solo della NIPT.
Pertanto, un debito ancora in essere non viene estinto lasciando la società inattiva. La soluzione risiede in un accordo, in un ricorso o in una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 104.
Il diritto di riscossione del credito d'imposta si estingue per prescrizione entro cinque anni, ai sensi dell'articolo 100. L'articolo 102 disciplina i casi di interruzione del termine di prescrizione, mentre l'articolo 103 riguarda il credito d'imposta irrecuperabile.
La prescrizione non è una strategia. Le interruzioni dovute alla prescrizione e gli atti amministrativi azzerano il termine, e nel frattempo le misure esecutive continuano a comportare costi.
L'articolo 101 stabilisce che il contribuente è tenuto a presentarsi dinanzi all'autorità fiscale quando richiesto. La comparizione tutela la propria posizione; la mancata comparizione la indebolisce.
Leggi anche: Amnistia fiscale 2026 e remissione delle sanzioni.
Quando un pagamento copre solo una parte del debito, sorge la questione di cosa venga estinto per primo: l’imposta, gli interessi di mora o la sanzione. L’ordine applicato determina se il pagamento impedisca l’aumento del debito o si limiti a ridurne una delle componenti.
In pratica, prima di effettuare un pagamento parziale, si verifica lo stato della dichiarazione elettronica e si consulta l’amministrazione fiscale per chiarire quale voce si sta saldando, poiché un pagamento parziale effettuato sulla voce sbagliata non arresta l’aumento dell’importo dovuto.
Questa rimane la soluzione standard e più economica. La richiesta va presentata per iscritto, il contratto viene stipulato entro 10 giorni, il 20% dell’obbligazione viene versato immediatamente e il saldo viene pagato entro la fine dell’anno successivo. Durante la vigenza del contratto, non si applica la sanzione di cui all’articolo 114.
L'accordo non si applica alle ritenute alla fonte né ai contributi previdenziali e assistenziali.
Obbligo: 5.000.000 di lek. Il contratto prevede il pagamento immediato di 1.000.000 di lek (ovvero il 20%), mentre i restanti 4.000.000 di lek dovranno essere rimborsati a rate entro la fine dell’anno successivo. L’alternativa è quella di congelare i conti e sospendere i pagamenti al fornitore.
Leggi anche: Rate, interessi e penali per ritardi di pagamento.
La notifica e la richiesta di pagamento non vengono lette in tempo, e la prima misura esecutiva arriva di sorpresa.
La richiesta di revoca del blocco viene presentata alla banca, mentre l'ordine proviene dall'amministrazione fiscale.
Non viene presentato ricorso entro 30 giorni, poiché si ritiene che una misura esecutiva non sia impugnabile.
È necessario stipulare un accordo di rateizzazione dopo il blocco, quando il pagamento immediato di 20% è diventato impossibile.
Si applica il termine di prescrizione quinquennale, mentre le interruzioni del termine fanno ripartire il conteggio.
La società assume un atteggiamento passivo, ritenendo che l’obbligo ricada esclusivamente sul NIPT, mentre l’articolo 99 prevede la responsabilità solidale.
Il bene gravato da garanzia viene oggetto di un contratto di vendita e l'operazione viene depositata presso un notaio.
Viene effettuato un pagamento parziale senza specificare quale voce debba essere saldata.
Poiché l'obbligo è definitivo e il diritto di ricorso è stato esaurito, il blocco viene imposto con provvedimento dell'amministrazione fiscale ai sensi dell'articolo 90.
Sì. È possibile presentare ricorso contro i provvedimenti di esecuzione forzata entro 30 giorni, ai sensi dell’articolo 92.
30 giorni dalla data dell'ordinanza. Qualora il recupero del credito sia ritenuto a rischio, la misura viene eseguita senza tale termine.
Viene confiscato e venduto all’asta entro 15 giorni. L’eventuale eccedenza del ricavato viene restituita entro cinque giorni lavorativi.
No. I beni esenti ai sensi dell’articolo 529 del Codice di procedura civile non sono soggetti a pignoramento ai sensi dell’articolo 95.
L'articolo 99 prevede la responsabilità solidale del socio e dell'amministratore per gli obblighi fiscali.
L'articolo 89, paragrafo 4, lettera a), prevede la possibilità di richiedere un divieto di espatrio nei confronti dell'amministratore, del socio o dell'azionista solo in caso di rischio.
Cinque anni, ai sensi dell’articolo 100. Il termine può essere interrotto e il conteggio riprende.
Sì, ed è questa la procedura standard. L'importo 20% viene versato immediatamente, mentre il saldo viene liquidato entro la fine dell'anno successivo, al netto delle ritenute fiscali e dei contributi.
Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, capitolo XI, articoli da 88 a 104, e articoli 77, 114 e 129.
Codice di procedura civile, articolo 529, sui beni esenti da pignoramento.
Decreto governativo n. 1234 del 9 dicembre 2009 in materia di assicurazione e onere ipotecario; Istruzione del Ministro delle Finanze n. 24 del 2 settembre 2008, e successive modifiche.
AlProfit Consult interviene prima che l'obbligo diventi esecutivo: verifica lo stato su e-Filing, prepara la richiesta di rateizzazione, presenta ricorso contro i provvedimenti entro i termini previsti e rettifica le dichiarazioni che hanno dato origine all'obbligo, il tutto nell'ambito dell'abbonamento mensile.
