
Quando due paesi hanno il diritto di tassare lo stesso reddito, la convenzione per evitare la doppia imposizione stabilisce chi è soggetto a tassazione, quale sia l’importo dell’imposta e in che modo venga presa in considerazione l’imposta pagata nell’altro paese. L’Albania ha oltre 40 accordi in vigore, e, una volta entrato in vigore, l’accordo prevale sul diritto interno. Il presente articolo tratterà degli accordi per evitare la doppia imposizione e del loro impatto sui contribuenti albanesi.
In questa pagina viene spiegato come funziona l'accordo, come ottenere il certificato di residenza, come ottenere il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e quali documenti sono necessari prima del pagamento.
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L'accordo non introduce una nuova imposta. Esso ripartisce il diritto di imposizione tra i due paesi ed elimina la doppia imposizione. In pratica, l’accordo ha tre effetti: riduce l’aliquota della ritenuta alla fonte su determinate categorie di pagamenti, attribuisce il diritto di imposizione a un solo paese per altre categorie e risolve la situazione in cui due paesi considerano la stessa persona come residente.
In cosa consiste l'accordo?
| Situazione | Gli effetti dell'accordo |
|---|---|
| Pagamento a un soggetto non residente proveniente da un Paese con cui è in vigore un accordo | L'aliquota della ritenuta alla fonte può essere ridotta. |
| Categorie di reddito che l'accordo lascia alla discrezionalità del singolo paese | In Albania non viene trattenuta alcuna imposta. |
| Due paesi considerano la stessa persona come residente. | La residenza viene scelta in base ai criteri previsti dall'accordo. |
| Il residente albanese paga le imposte all'estero. | In Albania viene riconosciuto un credito d'imposta estero. |
| Al momento del pagamento mancano alcuni documenti. | Si applica la norma di diritto interno. |
L'Albania conta oltre 40 accordi in vigore per evitare la doppia imposizione. L'elenco dei paesi e il testo di ciascun accordo sono disponibili all'indirizzo Istruzione n. 11, del 23 luglio 2024, e nel suo allegato 2. Le aliquote e le categorie variano da un accordo all’altro, pertanto il testo va interpretato caso per caso e non va dato per scontato.
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Questo è l’aspetto che comporta i costi maggiori. L’accordo si applica solo quando il beneficiario dimostra la propria residenza nell’altro Paese mediante un certificato di residenza e la documentazione richiesta dalle linee guida applicabili. In assenza di tale prova, il soggetto pagatore albanese effettua la ritenuta d’acconto in conformità alla legislazione nazionale.
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Il certificato di residenza è un documento rilasciato dall'autorità fiscale del paese in cui il beneficiario è residente. Esso attesta che la persona è soggetta a imposizione fiscale in quel paese e che l'accordo può essere applicato.
✔ Il beneficiario non residente richiede il certificato di residenza all’autorità fiscale del proprio Paese.
✔ Il certificato è compilato in conformità con il modello e i requisiti previsti da Istruzione n. 11, del 23 luglio 2024, unitamente all’allegato 2
✔ Il certificato e la documentazione di accompagnamento vengono consegnati al pagatore albanese prima del pagamento.
Il soggetto pagante albanese verifica la validità e il periodo coperto dal certificato.
Il pagamento viene effettuato alla tariffa concordata e la documentazione viene conservata nel fascicolo della transazione.
✔ In caso di mancanza del certificato, si applica il diritto nazionale e la richiesta di restituzione viene presentata in un secondo momento.
Qualora al momento del pagamento la documentazione risulti mancante, il pagatore albanese applica l’aliquota prevista dalla normativa nazionale. È possibile ottenere il rimborso in un secondo momento, ma si tratta di una procedura più lunga rispetto alla presentazione tempestiva del documento; pertanto, il certificato deve essere allegato al contratto e non presentato successivamente alla fattura.
Nota bene. Il recupero delle imposte pagate in eccesso in caso di presentazione tardiva della dichiarazione è descritto a titolo puramente illustrativo. La procedura, il modulo e il termine per la presentazione della richiesta devono essere verificati con l’autorità fiscale. Istruzione n. 11/2024 prima della pubblicazione.
La presentazione della documentazione relativa agli accordi è soggetta a una scadenza e la mancata presentazione è punibile con una sanzione di 10.000 lek al mese, per un massimo di 24 mesi, ai sensi dell’articolo 115, comma 3, della Legge.Causa n. 9920/2008.
Nota bene. Il nesso preciso tra il termine di 24 mesi, la perdita del diritto di far valere il contratto e la penale mensile deve essere confermato in Istruzione n. 11/2024 e nell'articolo 115, comma 3, del Legge n. 9920/2008 prima della pubblicazione.
Una società albanese versa 1.000.000 di lekë a una società non residente per servizi di consulenza. In assenza di un certificato di residenza, viene trattenuta una ritenuta alla fonte del 15%, pari a 150.000 lekë. Il prestatore riceve 850.000 lek e la società albanese dichiara e versa 150.000 lek. Se il certificato viene presentato prima del pagamento e l’accordo prevede un’aliquota inferiore per questa categoria, la differenza rimane al prestatore. Se l’accordo attribuisce il diritto di imposizione esclusivamente al paese del prestatore, in Albania non viene trattenuta alcuna ritenuta.
Il tasso esatto previsto dall'accordo non è indicato in questa pagina, poiché varia da un paese all'altro. È possibile consultarlo nel testo dell'accordo in questione prima di effettuare il pagamento.
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Un residente albanese che abbia pagato imposte all’estero su redditi dichiarati anche in Albania può beneficiare di un credito d’imposta. Il credito è limitato e non può superare l’imposta che l’Albania applicherebbe sullo stesso reddito. L’eventuale importo eccedente pagato viene rimborsato entro 60 giorni.
Una società albanese residente realizza un utile imponibile di 3.000.000 di lekë da un’attività all’estero e paga lì 500.000 lekë di imposte. L’imposta albanese sullo stesso utile, con un’aliquota del 15%, ammonta a 450.000 lekë. Il credito è limitato a 450.000 lek, pertanto su tale utile non è dovuta alcuna imposta in Albania e la differenza di 50.000 lek non viene rimborsata. Se all’estero fossero stati versati 300.000 lek, il credito sarebbe stato interamente utilizzato e in Albania sarebbero stati dovuti 150.000 lek.
Per le persone fisiche, il principio è lo stesso e trova applicazione ai sensi degli articoli 25 e 26, mentre per le società trova applicazione ai sensi dell’articolo 42.
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La documentazione relativa a un pagamento a un soggetto non residente viene predisposta prima del pagamento e conservata integralmente. In caso di verifica fiscale, essa costituisce l’unica prova che l’operazione sia stata eseguita correttamente.
✔ Il certificato di residenza del beneficiario, valido per il periodo di pagamento
✔ Il contratto o l'ordine in cui sono specificati il servizio, il luogo di esecuzione e il prezzo
✔ Fattura del fornitore e documento di pagamento bancario
✔ Il modulo e le dichiarazioni richiesti da Istruzione n. 11/2024 e l'allegato 2
✔ Ai fini del credito d’imposta estero, prova del pagamento delle imposte all’estero
✔ Per i servizi ricevuti dall’estero, documentazione di autofatturazione conforme alla legge sulla fiscalizzazione.
Si presume che l'accordo si applichi automaticamente, senza necessità di un certificato di residenza, e il contribuente albanese rimane soggetto all'aliquota nazionale.
Il certificato di residenza è richiesto dopo il pagamento, quando il recupero risulta molto più difficile.
Si presume che l'aliquota di un trattato sia la stessa per tutti i paesi, mentre in realtà le aliquote variano da trattato a trattato.
Il certificato dell'anno scorso viene utilizzato per i pagamenti del nuovo anno senza verificare il periodo a cui si riferisce.
È necessario richiedere il credito d'imposta estero senza presentare prova del pagamento delle imposte all'estero.
Le imposte pagate all’estero vengono accreditate senza limiti, mentre il limite è rappresentato dall’imposta albanese applicata sullo stesso reddito.
La documentazione relativa al contratto non è stata presentata entro i termini previsti e viene inflitta una sanzione di 10.000 lek al mese.
Sono in vigore oltre 40 accordi. L'elenco e il testo di ciascuno di essi sono disponibili su Istruzione n. 11, del 23 luglio 2024 e la pagina ufficiale di Alla Direzione Generale delle Imposte.
Viene rilasciato dall’amministrazione fiscale del paese di residenza e consegnato al pagatore albanese prima del pagamento, insieme alla documentazione richiesta dalle linee guida.
Il soggetto pagatore albanese trattiene l'imposta in conformità alla normativa nazionale, ovvero il 15% sui servizi e altre categorie e l'8% sui dividendi.
Sì. Una volta che l’accordo è entrato in vigore e la documentazione è completa, esso prevale sul diritto nazionale.
10.000 lekë al mese, per un massimo di 24 mesi, ai sensi dell’articolo 115, comma 3, della Legge n. 9920/2008.
Viene detratta dall'imposta albanese sul medesimo reddito, fino a concorrenza dell'importo di tale imposta. L'eventuale eccedenza non viene rimborsata, ma l'imposta pagata in eccesso in Albania viene rimborsata entro 60 giorni.
Il certificato viene richiesto dal beneficiario non residente all’amministrazione del proprio Paese e successivamente consegnato al pagatore albanese.
Il certificato deve coprire il periodo di pagamento. Scriveteci illustrandoci la vostra situazione e vi indicheremo esattamente cosa è necessario nel vostro caso specifico.
Diritto N. 29/2023 “Sull'imposta sul reddito”, nella versione modificata, gli articoli 25 e 26 relativi al credito d’imposta per imposte estere e al rimborso, l’articolo 42 relativo al credito d’imposta per le società, gli articoli 58 e 59 relativi alla ritenuta alla fonte, nonché le aliquote 8% e 15%.
Istruzioni N. 11, del 23 luglio 2024, e l'allegato 2, ai fini dell'attuazione degli accordi volti a evitare la doppia imposizione
Diritto N. 9920, del 19 maggio 2008 “Per le procedure fiscali”, nella versione modificata, articolo 115, comma 3, relativo alla documentazione degli accordi
Accordi per evitare la doppia imposizione, secondo l'elenco riportato nell'Allegato 2 della Direttiva n. 11/2024.
Il testo di Testo unico.
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