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Le difficoltà finanziarie dei contribuenti dell'OJF e degli enti pubblici

Organizzazioni senza scopo di lucro ed enti pubblici

L'Amministrazione fiscale esaminerà i casi dei contribuenti singolarmente, analizzando e tenendo conto di ogni fattore rilevante, della storia dei contribuenti e degli enti pubblici nell'ambito dell'OJF e, in modo più dettagliato, di ogni tipo di imposta non pagata.

Qualora una situazione finanziaria impedisca a una persona di pagare puntualmente i propri debiti fiscali, le può essere concesso, in qualsiasi momento, di stipulare un accordo di pagamento rateale.

Allo stesso tempo, il contribuente deve dimostrare di non essere in grado, dal punto di vista finanziario, di pagare l'intero debito fiscale e deve inoltre dimostrare che, indipendentemente dalla propria situazione finanziaria, è in grado di rispettare gli accordi.

L'amministrazione fiscale non può stipulare un accordo di pagamento rateale qualora sia già stata avviata la procedura di vendita all'asta dei beni confiscati in relazione a tale debito fiscale non pagato.

  • La richiesta va presentata per iscritto e indirizzata al direttore della direzione regionale o al responsabile dell'unità equivalente presso la direzione regionale in cui il contribuente è registrato.
  • La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui si considera ricevuta la comunicazione di accertamento. L'accordo di pagamento rateale viene stipulato per iscritto entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione della richiesta ed è firmato dal contribuente e dal direttore della direzione regionale o dal responsabile di un'unità equivalente.
  • Per stipulare un accordo di pagamento rateale, il contribuente deve versare immediatamente almeno il venti per cento dell'importo dovuto ai sensi dell'accordo.

L'accordo di pagamento rateale ha validità a partire dalla data della firma fino alla fine dell'anno solare successivo alla stipula dell'accordo.

Una volta sottoscritto un accordo per il pagamento rateale di un debito fiscale, gli interessi continuano a maturare sul debito stesso, ma non vengono applicate sanzioni per il ritardo nel pagamento.

Una volta che il soggetto passivo abbia presentato il documento relativo a tale garanzia, il direttore della direzione regionale delle imposte potrà acconsentire a firmare l'accordo di rateizzazione per il pagamento dei debiti fiscali insoluti.

La garanzia deve essere prestata da una delle banche che hanno come cliente il soggetto passivo che richiede il pagamento rateale. In tal caso, la banca che emette la garanzia assume la funzione di garante dell'obbligazione del soggetto passivo.
Il direttore della direzione regionale delle imposte, qualora la richiesta del soggetto passivo risulti infondata e non giustificata dalle circostanze, può respingere la richiesta di accordo di pagamento rateale oppure può richiedere una garanzia bancaria prima di stipulare tale accordo.

L'accordo di pagamento rateale può essere risolto dall'Amministrazione fiscale con effetto immediato qualora il contribuente non rispetti i termini previsti in merito alla regolarità dei pagamenti o non provveda al pagamento di eventuali altri debiti fiscali insorti durante il periodo di validità dell'accordo.

In tal caso, il soggetto passivo è tenuto a pagare tutti i debiti fiscali insoluti oggetto del presente accordo entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della decisione che conclude l'accordo. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, l'Amministrazione fiscale provvederà alla riscossione degli importi dovuti in conformità alle disposizioni di legge.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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