
Le organizzazioni senza scopo di lucro (NPO) e gli enti pubblici/le imprese statali, nonostante la natura generalmente non lucrativa delle loro attività, sono tenuti a tenere una contabilità e a comunicare i propri dati in conformità con la normativa vigente.
Queste informazioni sono soggette ad autodichiarazione e rivestono particolare importanza quando derivano dalle attività a scopo di lucro di un'organizzazione a scopo di lucro.
In questo caso, l'organizzazione senza scopo di lucro, in qualità di contribuente, deve autodichiarare il proprio reddito e l'importo dell'imposta o del contributo dovuto, senza attendere un accertamento, una comunicazione o una richiesta da parte dell'Amministrazione fiscale, e versare l'imposta sul conto delle autorità fiscali.
Le informazioni contenute nella dichiarazione annuale del reddito imponibile comprendono i dati necessari al calcolo del reddito imponibile (bilancio):
La richiesta di informazioni è di ampia portata e comprende tutti i dati possibili e necessari per effettuare l'accertamento fiscale del contribuente, che servirà a calcolare il reddito imponibile ai fini fiscali.
Dato il ruolo fondamentale che le informazioni comunicate rivestono per il contribuente, ma che ha ripercussioni anche sui terzi, è importante che tutte le informazioni annuali siano comunicate in modo accurato e tempestivo.
Anche se, in linea di principio, le ONG e gli enti pubblici sono esenti dall'imposta sulle società ai sensi della legge. N. 8438, data 28 dicembre 1998 “Per l'imposta sul reddito” – nella versione modificata, l'articolo 18 recita:
L'obbligo di presentare all'amministrazione fiscale la dichiarazione dei redditi e il bilancio annuale, allo stesso modo dei contribuenti soggetti all'imposta sulle società.
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle società è il 31 marzo dell'anno successivo, unitamente al bilancio comprendente lo stato patrimoniale.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
