
La capacità contributiva delle imprese può risultare limitata per una serie di motivi, tra cui difficoltà commerciali temporanee, nonché cambiamenti nel settore economico o in contesti più ampi. L'Amministrazione fiscale esaminerà il caso di ciascun contribuente individualmente, analizzando e tenendo conto di ogni fattore influente nella storia del contribuente, oltre a fornire informazioni più dettagliate su ciascun tipo di imposta non pagata.
Qualora una situazione finanziaria impedisca a un contribuente di pagare puntualmente le imposte dovute, gli può essere concesso, in qualsiasi momento, di stipulare un accordo di pagamento rateale.
Allo stesso tempo, il contribuente deve dimostrare di non essere in grado, dal punto di vista finanziario, di pagare l'intero debito fiscale e deve inoltre dimostrare che, indipendentemente dalla propria situazione finanziaria, è in grado di rispettare gli accordi.
L'amministrazione fiscale non può stipulare un accordo di pagamento rateale qualora sia già stata avviata la procedura di vendita all'asta dei beni confiscati in relazione a tale debito fiscale non pagato.
La richiesta va presentata per iscritto e indirizzata al direttore della direzione regionale o al responsabile dell'unità equivalente presso la direzione regionale in cui il contribuente è registrato.
La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui si considera ricevuta la comunicazione di accertamento. L'accordo di pagamento rateale viene stipulato per iscritto entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione della richiesta ed è firmato dal contribuente e dal direttore della direzione regionale o dal responsabile di un'unità equivalente.
Per stipulare un accordo di pagamento rateale, il contribuente deve versare immediatamente almeno il 20% dell'importo dovuto oggetto dell'accordo.
L'accordo di pagamento rateale ha durata a partire dalla data della firma e termina alla fine dell'anno solare successivo alla stipula dell'accordo. Al momento della sottoscrizione di un accordo di pagamento rateale per un debito fiscale, continuano a maturare gli interessi di mora sul debito stesso, ma non viene applicata alcuna sanzione per il ritardo nel pagamento.
Il direttore della direzione regionale delle imposte può respingere la richiesta di un contribuente volta a ottenere un accordo di pagamento rateale qualora tale richiesta sia infondata e non giustificata dalle circostanze, oppure può richiedere una garanzia bancaria prima di stipulare tale accordo.
La garanzia deve essere prestata da una delle banche di cui è cliente il soggetto passivo che richiede il pagamento rateale. In tal caso, la banca che emette la garanzia assume la funzione di garante dell'obbligazione del soggetto passivo.
Una volta che il soggetto passivo abbia presentato il documento relativo a tale garanzia, il direttore della direzione regionale delle imposte potrà acconsentire a firmare l'accordo di rateizzazione per il pagamento dei debiti fiscali insoluti.
L'accordo di rateizzazione può essere risolto dall'amministrazione fiscale con effetto immediato qualora il contribuente non rispetti i termini previsti in merito alla regolarità dei pagamenti o non provveda al pagamento di eventuali altri debiti fiscali sorti nel periodo di validità dell'accordo.
In tal caso, il soggetto passivo è tenuto a pagare tutti i debiti fiscali non saldati oggetto del presente accordo entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della decisione che conclude l'accordo. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, l'amministrazione fiscale provvederà alla riscossione degli importi dovuti in conformità alle disposizioni di legge.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
