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Conservazione dei dati e fatturazione

Organizzazioni senza scopo di lucro ed enti pubblici

Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici/le imprese statali hanno l'obbligo legale di conservare e documentare le attività che svolgono in conformità con i requisiti di legge applicabili. La documentazione richiesta è finalizzata all'adempimento degli obblighi fiscali per i quali tali soggetti sono registrati.

Conservazione dei dati e fatturazione

“Per ”libri e registri" si intendono i registri aziendali, la documentazione contabile, bilanci annuali e relazioni finanziarie, nonché tutti gli altri documenti relativi al soggetto passivo, la corrispondenza commerciale, le fatture e i documenti correlati che devono essere redatti e conservati ai fini della determinazione degli importi delle imposte dovute dal contribuente;
Tenuta e aggiornamento della documentazione fiscale per i contribuenti soggetti all'IVA o all'imposta sulle società.

A. Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici, soggetti all'IVA o all'imposta sul reddito delle società, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, tengono registri, documentazione contabile, libri contabili e informazioni finanziarie ed emettono fatture fiscali, ricevute fiscali o bollettini fiscali, in conformità con le leggi pertinenti e gli atti subordinati emanati per la loro attuazione.

B. Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici soggetti all'IVA devono registrare immediatamente tutte le operazioni finanziarie, nonché redigere e conservare i libri contabili e i registri, nei quali devono essere riportati:

  1. Le vendite giornaliere di beni o la prestazione di lavori o servizi soggetti a imposta, compresi l'importo di ciascuna operazione e l'importo dell'imposta addebitata;
  2. Operazioni completate, ma non ancora fatturate;
  3. Atti imperdonabili;
  4. I pagamenti relativi a beni e servizi devono indicare l'importo di ciascun acquisto o pagamento, l'importo dell'imposta versata, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore.

C. Qualsiasi acquirente, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un privato, ha il diritto di non portare a termine la transazione relativa al valore dei beni o dei servizi offerti qualora il venditore non emetta la fattura fiscale o la ricevuta fiscale in conformità con la presente legge. A tal fine, le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici sono tenuti ad affiggere, in un luogo ben visibile presso la sede in cui svolgono le loro attività, un avviso all'acquirente in conformità con il presente articolo.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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