Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici/le imprese statali hanno l'obbligo legale di conservare e documentare le attività che svolgono in conformità con i requisiti di legge applicabili. La documentazione richiesta è finalizzata all'adempimento degli obblighi fiscali per i quali tali soggetti sono registrati.
Conservazione dei dati e fatturazione
“Per ”libri e registri" si intendono i registri aziendali, la documentazione contabile, bilanci annuali e relazioni finanziarie, nonché tutti gli altri documenti relativi al soggetto passivo, la corrispondenza commerciale, le fatture e i documenti correlati che devono essere redatti e conservati ai fini della determinazione degli importi delle imposte dovute dal contribuente; Tenuta e aggiornamento della documentazione fiscale per i contribuenti soggetti all'IVA o all'imposta sulle società.
A. Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici, soggetti all'IVA o all'imposta sul reddito delle società, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, tengono registri, documentazione contabile, libri contabili e informazioni finanziarie ed emettono fatture fiscali, ricevute fiscali o bollettini fiscali, in conformità con le leggi pertinenti e gli atti subordinati emanati per la loro attuazione.
B. Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici soggetti all'IVA devono registrare immediatamente tutte le operazioni finanziarie, nonché redigere e conservare i libri contabili e i registri, nei quali devono essere riportati:
Le vendite giornaliere di beni o la prestazione di lavori o servizi soggetti a imposta, compresi l'importo di ciascuna operazione e l'importo dell'imposta addebitata;
Operazioni completate, ma non ancora fatturate;
Atti imperdonabili;
I pagamenti relativi a beni e servizi devono indicare l'importo di ciascun acquisto o pagamento, l'importo dell'imposta versata, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore.
C. Qualsiasi acquirente, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un privato, ha il diritto di non portare a termine la transazione relativa al valore dei beni o dei servizi offerti qualora il venditore non emetta la fattura fiscale o la ricevuta fiscale in conformità con la presente legge. A tal fine, le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici sono tenuti ad affiggere, in un luogo ben visibile presso la sede in cui svolgono le loro attività, un avviso all'acquirente in conformità con il presente articolo.