
I ricorsi devono essere presentati esclusivamente alla Direzione dei ricorsi fiscali, che dal 1° gennaio 2017 fa parte del Ministero delle Finanze e dell'Economia.
In assenza di tali documenti, la Direzione Ricorsi respinge il ricorso.
Le misure amministrative relative all'esazione coattiva degli obblighi fiscali, quali l'ordinanza di congelamento dei conti bancari, l'avviso di pagamento, la notifica a terzi e gli atti amministrativi relativi alla confisca dei beni, non sono soggette a ricorso.
Il ricorso può essere presentato di persona o inviato tramite raccomandata. Per i ricorsi presentati di persona, si considera data di registrazione quella in cui il ricorso viene ricevuto dalla Direzione dei ricorsi fiscali; per i ricorsi inviati per posta, si considera data di registrazione quella di spedizione.
Il contribuente, nei documenti allegati al ricorso, deve indicare la data in cui ha ricevuto l'atto amministrativo oggetto del ricorso. Come prova, è possibile utilizzare una copia della busta con cui il reclamo è stato inviato al contribuente, una copia della ricevuta di consegna postale dell'ufficio postale, ecc.
Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, dagli articoli da 106 a 110.
Disposizione del Ministro delle Finanze N. 24, del 2 settembre 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, dal paragrafo 106 al paragrafo 110.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
