
Se una ONG o un ente pubblico effettua operazioni imponibili di cessione di beni o prestazione di servizi, è tenuta a registrarsi ai fini IVA.
L'IVA è un'imposta generale sul consumo di beni e servizi, proporzionale al loro prezzo, che viene applicata in ogni fase della produzione e della distribuzione sul prezzo al netto dell'imposta.
L'IVA è un'imposta percentuale applicata al prezzo di beni e servizi e diventa esigibile dopo aver dedotto l'IVA che grava direttamente sugli elementi di costo di tali beni e servizi.
L'imposta sul valore aggiunto si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio della Repubblica di Albania da un soggetto passivo, nonché a tutte le importazioni di beni nel territorio della Repubblica di Albania.
In base a Decreto del Governo n. 953 del 29 dicembre 2014
Le organizzazioni senza scopo di lucro sono esenti dall'IVA se soddisfano i criteri e le procedure relativi alle prestazioni di servizi di seguito indicati:
Tali prestazioni di natura sociale, educativa, culturale o sportiva sono esenti dall'IVA quando sono fornite da enti pubblici o da organizzazioni sociali senza scopo di lucro riconosciute dall'autorità competente della Repubblica di Albania e a prezzi approvati da tale autorità.
Nel caso in cui tali prezzi non vengano approvati, l'attività dell'organizzazione beneficia di tale esenzione dall'IVA, a condizione che i prezzi delle forniture offerte dall’organizzazione senza scopo di lucro siano inferiori a quelli offerti per forniture simili da soggetti registrati ai fini IVA, al fine di non falsare la concorrenza.
Il concetto di “entrate totali” comprende tutte le risorse finanziarie dell'organizzazione, compresi i proventi derivanti dalle forniture e dai contributi di esercizio.
Promemoria
Le organizzazioni che beneficiano di tale esenzione, purché soddisfino i criteri sopra indicati relativi all'attività economica che svolgono, sono:
Queste organizzazioni senza scopo di lucro, che operano in questo modo, sono esenti per i servizi sociali, educativi, culturali o sportivi, nonché per la fornitura di beni che offrono a prezzi ridotti principalmente ai propri soci ma anche a terzi, nell’ambito della loro attività accessoria svolta a sostegno del proprio scopo senza scopo di lucro.
Le organizzazioni senza scopo di lucro non dovrebbero ricorrere alla pubblicità, poiché si tratta di una pratica commerciale rivolta ai non soci volta a pubblicizzare o promuovere le attività dell'organizzazione.
Se pubblicizzano le loro attività, le loro forniture non beneficiano di tale esenzione.
Nel contesto della fornitura di servizi e beni strettamente connessi alla tutela dei minori, sono escluse le persone giuridiche, gli enti pubblici, le associazioni, impresa, sono escluse le forniture effettuate da istituzioni che si occupano di bambini fino ai tre anni di età, comunemente note nel linguaggio quotidiano come “asili nido”.
Le organizzazioni senza scopo di lucro che beneficiano dell'esenzione dall'IVA per le cessioni effettuate nell'ambito delle loro attività economiche non hanno diritto alla detrazione dell'IVA sui beni e sui servizi acquistati ai fini di tali cessioni esenti dall'IVA.
Le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività economiche a titolo accessorio, anche qualora beneficino dell'esenzione dall'IVA ai sensi della presente decisione, sono tenute a presentare le dichiarazioni IVA entro i termini e nella forma previsti dalla legge.
Nella dichiarazione IVA saranno dichiarate solo le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività economica, come le vendite e gli acquisti esenti da IVA.
L'organizzazione senza scopo di lucro che svolge attività economiche a titolo accessorio e soddisfa i criteri specificati, al fine di richiedere l'esenzione dall'IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi da essa effettuate, deve seguire le seguenti procedure:
Nella presente dichiarazione, l'organizzazione deve indicare, in termini percentuali approssimativi, la quota che la propria attività economica rappresenta o si prevede che rappresenti rispetto alla propria attività non economica. Tale dichiarazione è richiesta sia nel caso in cui l’organizzazione sia stata appena registrata e non abbia precedentemente svolto alcuna attività economica, sia nel caso in cui abbia svolto tali attività sulla base dei dati contenuti nei bilanci presentati all’autorità fiscale.
Il direttore della Direzione regionale delle imposte presso la quale l'organizzazione è registrata istituisce un gruppo di lavoro (composto da due o tre funzionari), incaricato di esaminare il caso sulla base della documentazione presentata, della situazione illustrata dall'organizzazione, della sua storia (se del caso) e di qualsiasi altra informazione disponibile.
Sulla base dei risultati della verifica, qualora siano soddisfatti i criteri specificati nell'articolo 2 della presente decisione, entro 25 giorni lavorativi, il gruppo di lavoro presenta una relazione al Direttore della Direzione Generale delle Imposte, proponendo l’approvazione dell’esenzione IVA per le forniture effettuate dall’organizzazione.
Se ritenuto necessario, potrà essere effettuata una verifica in loco delle attività dell'organizzazione al fine di accertare le tipologie di beni e servizi forniti e i prezzi applicati a ciascuna fornitura. Anche qualora la verifica non venga effettuata preventivamente, essa potrà essere svolta in qualsiasi momento dall'autorità fiscale.
Al termine della procedura, entro e non oltre cinque giorni lavorativi, il Direttore della Direzione Generale delle Imposte rilascia l'autocertificazione per l'esenzione dall'IVA. Se l’autorizzazione viene negata, il Direttore Generale delle Imposte indica i motivi per cui l’organizzazione non può richiedere l’esenzione dall’IVA.
Il rilascio dell'autorizzazione all'esenzione IVA ha una validità di tre anni ed è rinnovabile. Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esenzione IVA si applicano la stessa procedura, le stesse condizioni e gli stessi criteri previsti per il primo rilascio dell'autorizzazione.
All'attenzione di
Le organizzazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività economiche nell'ambito delle loro attività senza scopo di lucro e sono considerate esenti dall'IVA non sono soggette alla procedura in questione.
Queste organizzazioni non sono soggette all'obbligo di registrazione ai fini IVA.
Inoltre, le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività economiche esenti dall'IVA ai sensi di legge, quali servizi sanitari, educativi e di altro tipo, non sono soggette a tale procedura, in conformità con le disposizioni del quadro normativo pertinente.
La fornitura di servizi e beni effettuata da organizzazioni senza scopo di lucro, le cui attività sono esenti dall'IVA, Nel caso di eventi o attività di raccolta fondi esclusivamente a fini caritatevoli o a sostegno degli obiettivi dell’organizzazione senza scopo di lucro, questi sono esenti da IVA a condizione che il numero di tali eventi o attività non superi i cinque all’anno.
Se vengono organizzati altri eventi di questo tipo, l'esenzione dall'IVA si applica solo ai ricavi derivanti dai primi cinque eventi.
Tuttavia, indipendentemente dal numero, l'esenzione non si applica se l'organizzazione di tali eventi a pagamento aperti al pubblico è frequente.
L'esenzione non si applica alle cessioni effettuate da persone fisiche o giuridiche che operano in qualità di commercianti, anche se autorizzate dagli organizzatori della manifestazione a svolgere determinate attività per proprio conto durante la manifestazione, quali la vendita di prodotti vari, la gestione di stand, bar, ecc.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
