
Con la costituzione di un'impresa sorge anche l'obbligo di presentare le dichiarazioni relative agli obblighi fiscali per i quali il contribuente è registrato (imposta sulle società, IVA, contributi previdenziali e sanitari, imposta sul reddito da lavoro dipendente, nonché altre imposte/altre imposte a seconda della natura dell’attività dell’impresa). Le dichiarazioni vengono redatte utilizzando i moduli approvati con direttiva del Ministro delle Finanze.
La dichiarazione dei redditi imponibili viene compilata e presentata con cadenza annuale. Ogni contribuente redige la dichiarazione annuale dei redditi e la presenta all'amministrazione fiscale entro il 31 marzo dell'anno successivo, presentando contestualmente il bilancio della società, insieme a qualsiasi altro dato specificato nella direttiva del Ministro delle Finanze per l'attuazione della Legge 29/2023 Per l'imposta sulle donazioni, nella versione modificata.
Tali informazioni sono soggette all'autodichiarazione, che il contribuente è tenuto a compilare e a versare sul conto dell'amministrazione fiscale al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Ogni contribuente autodichiara l'importo del debito d'imposta o del contributo senza attendere l'accertamento, la notifica o la richiesta da parte dell'amministrazione fiscale e versa l'imposta sul conto delle autorità fiscali.
Le informazioni contenute nella dichiarazione annuale del reddito imponibile comprendono i dati necessari al calcolo del reddito imponibile (bilancio).
Il bilancio è uno dei documenti contabili che illustra la situazione patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) di un'unità economica a una data specifica.
Il conto economico è un altro prospetto contabile che illustra l'andamento economico (ricavi, costi e utile/perdita) di un'unità economica in un determinato esercizio. Il rendiconto finanziario illustra i flussi di cassa (incassi, pagamenti e loro equivalenti) di un'unità economica in un periodo contabile.
Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto illustra le variazioni del patrimonio netto di un'unità economica soggetta a rendicontazione nel corso di un esercizio contabile, ecc. (in conformità con la legge “sulla contabilità e sui bilanci”).
La richiesta di informazioni è di ampia portata e comprende tutte le informazioni possibili e necessarie per effettuare un accertamento fiscale del contribuente e di eventuali soggetti collegati, che serviranno a calcolare il reddito imponibile ai fini fiscali.
Dato il ruolo fondamentale che le informazioni comunicate rivestono per il contribuente, ma che ha ripercussioni anche sui terzi, è importante che tutte le informazioni annuali siano comunicate in modo accurato e tempestivo.
L'Amministrazione fiscale, attraverso le dichiarazioni dei contribuenti e tutti gli altri meccanismi previsti dalla legge, ottiene informazioni rilevanti da terzi, dai datori di lavoro e da tutte le altre parti correlate che adempiono all'obbligo di segnalazione previsto dalla legge. Nel corso della propria attività, l'amministrazione fiscale analizza queste informazioni ottenute dai contribuenti e dalle parti correlate, giungendo infine a un accertamento fiscale.
Il contribuente mette a disposizione dell'amministrazione fiscale i libri contabili, i registri, le informazioni e i documenti necessari per effettuare il calcolo esatto dei propri debiti fiscali.
Su richiesta dell'amministrazione fiscale, il contribuente fornisce ulteriori chiarimenti, oralmente o per iscritto. Tale obbligo comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
La richiesta di ulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione fiscale riguarda esclusivamente le informazioni relative alle transazioni commerciali, ai processi o alle procedure tecniche del contribuente, nonché alle operazioni finanziarie tra il contribuente e terzi.
Il soggetto tenuto alla ritenuta alla fonte deve fornire all'amministrazione fiscale informazioni accurate sulle dichiarazioni dei contribuenti entro la data prevista per la presentazione della comunicazione.
Su richiesta dell'amministrazione fiscale, i soggetti terzi sono tenuti a fornire informazioni, per iscritto o oralmente, a mettere a disposizione libri contabili e registri, nonché altre informazioni relative agli obblighi fiscali di un contribuente con cui hanno intrattenuto rapporti commerciali o finanziari. Tale obbligo comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Su richiesta dell'amministrazione fiscale, ai fini dell'attuazione di accordi internazionali in materia fiscale o ai fini di accordi internazionali che prevedono l'assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore nella Repubblica di Albania, chiunque è tenuto a fornire informazioni in conformità con le disposizioni dei trattati fiscali internazionali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni detenute da banche e altri istituti finanziari.
L'amministrazione fiscale può richiedere ai contribuenti di utilizzare moduli specifici per la presentazione di documentazione, informazioni o richieste.
Qualora non sia richiesto alcun modulo, qualsiasi comunicazione prevista dalla normativa fiscale deve essere inviata per via elettronica o presentata per iscritto, salvo diversamente specificato.
In caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 126 della legge. N. 9920, del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, nella versione modificata.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
