Rimborso

Imprenditori

I soggetti passivi registrati ai fini IVA che presentano un saldo a credito superiore a 400.000 lekë hanno il diritto di presentare una domanda di rimborso IVA alla Direzione per i rimborsi IVA della Direzione Generale delle Imposte.

La richiesta va presentata utilizzando il modulo approvato “Richiesta di rimborso IVA” (sia online che in formato cartaceo alla Direzione per il rimborso IVA della Direzione Generale delle Imposte).

La Direzione per il rimborso dell'IVA della Direzione Generale delle Imposte, in collaborazione con la direzione regionale delle imposte presso la quale il contribuente è registrato, verifica la situazione fiscale del contribuente e approva l'eccedenza di credito ai fini del rimborso.

Qualora, a seguito dei risultati della verifica, la richiesta di rimborso venga respinta in tutto o in parte, la Direzione regionale delle imposte ne dà comunicazione al soggetto passivo, anche in caso di rifiuto parziale, mediante un avviso di accertamento emesso in conformità alle disposizioni di legge. N. 9920, del 19 maggio 2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”.

Il diritto del contribuente a richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito si estingue una volta trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dalla normativa fiscale in materia.

A. Rimborso per i contribuenti non esportatori

(requisito legale da soddisfare: IVA detraibile superiore a 400.000 lekë, riportata per tre periodi consecutivi).

Il rimborso dell'IVA viene effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta tramite il sistema del Tesoro, in conformità con le norme stabilite nella direttiva del Ministro delle Finanze. La richiesta di rimborso è soggetta alla procedura standard di rimborso e a una valutazione del rischio relativo ai rimborsi.

B. Rimborso per i contribuenti esportatori

(requisito legale da soddisfare: IVA detraibile superiore a 400.000 lekë):

  1. I contribuenti o i soggetti passivi che esportano o riesportano merci non albanesi nell'ambito del regime di perfezionamento attivo nella Repubblica di Albania e che soddisfano le seguenti condizioni:
  • Il valore delle esportazioni effettuate nel periodo o nei periodi d'imposta per i quali è richiesto il rimborso supera il 70% del valore totale delle vendite, comprese le esportazioni;
  • Esportano da oltre un anno.;
  • Essi presentano la dichiarazione doganale di esportazione, rilasciata in conformità alla normativa doganale della Repubblica di Albania, quale prova documentale dell'avvenuta esportazione.;
  • Non hanno contributi previdenziali e sanitari arretrati.

I rimborsi vengono elaborati automaticamente entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso IVA, in quanto soggetti a rischio zero.

  1. I contribuenti esportatori, le cui esportazioni effettuate nel periodo o nei periodi d'imposta per i quali è richiesto il rimborso rappresentano una percentuale compresa tra il 50% e il 70% del valore totale delle vendite, comprese le esportazioni, Il rimborso viene effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso dell’IVA, previa analisi dei rischi. L’analisi dei rischi può determinare la necessità di sottoporre il contribuente a una verifica fiscale. Tuttavia, l'intera procedura, compresa l'eventuale verifica, viene completata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. In caso contrario, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, l'IVA viene rimborsata tramite il sistema del Tesoro.
  2. A tutti gli altri soggetti passivi che effettuano esportazioni ma non rientrano nei punti 1 e 2 di cui sopra, il rimborso sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, previa procedura di analisi dei rischi.

Qualora l'importo approvato per il rimborso non venga effettivamente rimborsato, il soggetto passivo ha il diritto di non versare gli altri debiti fiscali per un importo pari all'IVA oggetto della richiesta di rimborso.

Se un rimborso, che avrebbe dovuto essere effettuato dall'amministrazione fiscale, non viene versato entro i termini sopra indicati, l'amministrazione fiscale è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo pagato in eccesso, secondo le seguenti modalità:

  • Quando un pagamento in eccesso viene imputato a un altro debito fiscale, gli interessi sono dovuti a partire dalla data del pagamento in eccesso fino alla data di scadenza dell'imposta a cui è imputato il credito.;
  • Quando viene rimborsato un pagamento in eccesso, sono dovuti gli interessi per il periodo compreso tra il trentesimo giorno successivo al pagamento in eccesso ed il momento in cui viene effettuato il rimborso.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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