
I soggetti passivi registrati ai fini IVA che presentano un saldo a credito superiore a 400.000 lekë hanno il diritto di presentare una domanda di rimborso IVA alla Direzione per i rimborsi IVA della Direzione Generale delle Imposte.
La richiesta va presentata utilizzando il modulo approvato “Richiesta di rimborso IVA” (sia online che in formato cartaceo alla Direzione per il rimborso IVA della Direzione Generale delle Imposte).
La Direzione per il rimborso dell'IVA della Direzione Generale delle Imposte, in collaborazione con la direzione regionale delle imposte presso la quale il contribuente è registrato, verifica la situazione fiscale del contribuente e approva l'eccedenza di credito ai fini del rimborso.
Qualora, a seguito dei risultati della verifica, la richiesta di rimborso venga respinta in tutto o in parte, la Direzione regionale delle imposte ne dà comunicazione al soggetto passivo, anche in caso di rifiuto parziale, mediante un avviso di accertamento emesso in conformità alle disposizioni di legge. N. 9920, del 19 maggio 2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”.
Il diritto del contribuente a richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito si estingue una volta trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dalla normativa fiscale in materia.
A. Rimborso per i contribuenti non esportatori
(requisito legale da soddisfare: IVA detraibile superiore a 400.000 lekë, riportata per tre periodi consecutivi).
Il rimborso dell'IVA viene effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta tramite il sistema del Tesoro, in conformità con le norme stabilite nella direttiva del Ministro delle Finanze. La richiesta di rimborso è soggetta alla procedura standard di rimborso e a una valutazione del rischio relativo ai rimborsi.
B. Rimborso per i contribuenti esportatori
(requisito legale da soddisfare: IVA detraibile superiore a 400.000 lekë):
I rimborsi vengono elaborati automaticamente entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso IVA, in quanto soggetti a rischio zero.
Qualora l'importo approvato per il rimborso non venga effettivamente rimborsato, il soggetto passivo ha il diritto di non versare gli altri debiti fiscali per un importo pari all'IVA oggetto della richiesta di rimborso.
Se un rimborso, che avrebbe dovuto essere effettuato dall'amministrazione fiscale, non viene versato entro i termini sopra indicati, l'amministrazione fiscale è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo pagato in eccesso, secondo le seguenti modalità:
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
