
Un'organizzazione non governativa o un ente pubblico può e deve inoltre provvedere alla registrazione di qualsiasi altro obbligo fiscale a cui è soggetto, in conformità con la normativa vigente e con le proprie attività.
Nel caso in cui venga svolta un’attività a scopo di lucro, gli obblighi fiscali a carico di un’organizzazione senza scopo di lucro sono i seguenti:
Indipendentemente dal fatto che l'attività sia a scopo di lucro o meno, i contributi previdenziali e sanitari, così come l'imposta sul reddito da lavoro dipendente (imposta sul reddito delle persone fisiche), costituiscono obblighi fiscali obbligatori.
Ogni ONG rientra nella categoria dei “datori di lavoro”.
Una ONG è tenuta a registrarsi ai fini IVA qualora svolga attività economiche soggette a imposta, effettui cessioni di beni o presti servizi a titolo oneroso, in conformità alle disposizioni della Legge n. 92/2014 “sull’imposta sul valore aggiunto”.
L'ONG è tenuta a registrarsi ai fini fiscali per l'imposta sul reddito se svolge un'attività economica e realizza redditi imponibili, in conformità alle disposizioni della legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Sull'imposta sul reddito”.”
La ritenuta alla fonte è direttamente collegata alla tassazione del reddito personale delle persone fisiche. In primo luogo, questa modalità di pagamento delle imposte si applica alla ritenuta alla fonte sui pagamenti relativi a vari tipi di servizi forniti da soggetti terzi non registrati presso le autorità fiscali come operatori commerciali.
Tali pagamenti possono includere l'affitto dei locali, i compensi derivanti dall'appartenenza a un consiglio di sorveglianza, ecc.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
