Tipi di obblighi fiscali

Organizzazioni senza scopo di lucro ed enti pubblici

Un'organizzazione non governativa o un ente pubblico può e deve inoltre provvedere alla registrazione di qualsiasi altro obbligo fiscale a cui è soggetto, in conformità con la normativa vigente e con le proprie attività.

Nel caso in cui venga svolta un’attività a scopo di lucro, gli obblighi fiscali a carico di un’organizzazione senza scopo di lucro sono i seguenti:

  • I contributi previdenziali sono obbligatori per ogni dipendente e datore di lavoro. Sono versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente, in conformità con le disposizioni di legge.
  • I contributi previdenziali sono obbligatori sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Questo tipo di imposta è versato in parte dal datore di lavoro e in parte dal lavoratore, in conformità con le disposizioni di legge.
  • L'imposta sul reddito da lavoro dipendente (che fa parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) viene trattenuta alla fonte al fine di tassare i redditi derivanti da stipendi e bonus maturati nell'ambito dei rapporti di lavoro.

Indipendentemente dal fatto che l'attività sia a scopo di lucro o meno, i contributi previdenziali e sanitari, così come l'imposta sul reddito da lavoro dipendente (imposta sul reddito delle persone fisiche), costituiscono obblighi fiscali obbligatori.
Ogni ONG rientra nella categoria dei “datori di lavoro”.

Imposta sul valore aggiunto

Una ONG è tenuta a registrarsi ai fini IVA qualora svolga attività economiche soggette a imposta, effettui cessioni di beni o presti servizi a titolo oneroso, in conformità alle disposizioni della Legge n. 92/2014 “sull’imposta sul valore aggiunto”.

Imposta sul reddito

L'ONG è tenuta a registrarsi ai fini fiscali per l'imposta sul reddito se svolge un'attività economica e realizza redditi imponibili, in conformità alle disposizioni della legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Sull'imposta sul reddito”.”

Ritenuta alla fonte

La ritenuta alla fonte è direttamente collegata alla tassazione del reddito personale delle persone fisiche. In primo luogo, questa modalità di pagamento delle imposte si applica alla ritenuta alla fonte sui pagamenti relativi a vari tipi di servizi forniti da soggetti terzi non registrati presso le autorità fiscali come operatori commerciali.

Tali pagamenti possono includere l'affitto dei locali, i compensi derivanti dall'appartenenza a un consiglio di sorveglianza, ecc.

Le ONG sono esenti dalle seguenti imposte.

  • Ai fini dell'IVA, sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi previste dalle disposizioni di legge. N. 92/2014 “Per l'imposta sul valore aggiunto”
  • Imposta sugli utili, nei casi previsti dalle disposizioni di legge. N. 8438, del 28 dicembre 1998 “Ai fini dell'imposta sul reddito.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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