Conservazione della documentazione

Organizzazioni senza scopo di lucro ed enti pubblici

I registri, i libri contabili e le informazioni finanziarie sono documenti contenenti dati registrati, ordinati in modo cronologico e sistematico, relativi alle transazioni commerciali, che vengono conservati al fine di determinare l'ammontare degli obblighi fiscali delle organizzazioni senza scopo di lucro e degli enti pubblici.

I dati e le informazioni finanziari e contabili vengono conservati dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dagli enti pubblici per almeno cinque anni, a partire dalla chiusura dell'esercizio fiscale a cui si riferiscono i documenti.

Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici emettono una fattura fiscale o una ricevuta fiscale per ogni vendita.

Fattura fiscale

Qualsiasi vendita o acquisto di beni o diritti, nonché qualsiasi prestazione di lavoro o servizio che rientri nell'ambito di un'attività commerciale, è soggetto a fatturazione.

Le fatture relative alla vendita di beni o alla prestazione di lavori e servizi sono fatture fiscali, che vengono incluse nel calcolo dell'imposta dovuta.

La fattura fiscale riporta il numero progressivo e il codice fiscale, il numero di identificazione dell'organizzazione senza scopo di lucro e dell'ente pubblico, la data e il luogo di emissione, il nome e l'indirizzo delle parti, la data in cui è stata effettuata la vendita o è stato eseguito il lavoro o il servizio, la loro esatta designazione, il prezzo di vendita totale e, se del caso, eventuali maggiorazioni o altre riduzioni applicate, nonché gli importi codificati, indipendentemente dal metodo di pagamento della fattura.

Fattura con IVA

  1. L'organizzazione senza scopo di lucro e l'ente pubblico, soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ogni volta che forniscono beni o servizi a un altro soggetto, devono emettere una fattura IVA, ai sensi della legge n. 92/2014, del 24 luglio 2014 “Sull'imposta sul valore aggiunto”, nella versione modificata.
  2. Il Ministro delle Finanze può, mediante direttiva, stabilire le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emettere una fattura fiscale, specificando i criteri per la documentazione di tali operazioni.
  3. Oltre alle indicazioni e ai dati previsti dal comma 3 dell'articolo 49 della presente legge, la fattura IVA deve contenere:
    • l'importo su cui viene calcolata l'IVA;
    • l'importo comprensivo di IVA, applicato in base alle categorie di beni, lavori e servizi;
    • l'importo dell'IVA.

Emissione della fattura fiscale

Il venditore emette una fattura fiscale, che l'acquirente deve richiedere al momento del perfezionamento della vendita o dell'esecuzione del lavoro o della prestazione. La fattura fiscale viene redatta dal venditore in almeno due copie, una delle quali viene ritirata e conservata dall'acquirente, mentre l'altra viene conservata dal venditore. Le fatture vengono emesse con un numero di serie progressivo.

Buono fiscale

La ricevuta fiscale è il documento emesso tramite dispositivi fiscali o altri dispositivi elettronici dotati di stampante.

Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici tenuti a rilasciare ricevute fiscali devono emettere anche una fattura qualora la vendita o la prestazione di servizi sia destinata a fini commerciali e, per questo motivo, l'acquirente sia tenuto a richiederla.

Tutte le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici che vendono beni o forniscono servizi in locali o unità permanenti aperti al pubblico devono installare dispositivi fiscali ed emettere ricevute fiscali per ogni transazione.

Una ricevuta fiscale non accompagnata da una fattura non è riconosciuta come documento valido ai fini della rendicontazione delle spese per l'acquirente che esercita un'attività commerciale.

L'obbligo di utilizzare dispositivi fiscali e di installare sistemi di monitoraggio del fatturato.

Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici che effettuano transazioni commerciali di beni e servizi per le quali i pagamenti non vengono effettuati tramite banca sono tenuti a installare e utilizzare il sistema fiscale, utilizzando dispositivi fiscali per registrare i pagamenti in contanti ed emettere obbligatoriamente una ricevuta fiscale.

Documentazione relativa alle merci

Le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici che detengono, commercializzano, utilizzano o trasportano beni devono disporre dei documenti fiscali necessari a dimostrare la proprietà o il controllo su tali beni e, su richiesta, metterli a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione fiscale.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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