
La risoluzione delle controversie sul posto di lavoro segue due percorsi completamente diversi. Le controversie individuali vengono sottoposte al tribunale competente, con un termine di prescrizione di tre anni. Le controversie collettive seguono una sequenza obbligatoria: fino a dieci giorni di mediazione, poi fino a dieci giorni di conciliazione e solo successivamente l’arbitrato, che deve essere completato entro tre settimane.
In questa pagina viene spiegato come si distinguono le due cose, quali sono le scadenze, chi se ne occupa e cosa succede prima che la questione finisca in tribunale.
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L'articolo 188 definisce il conflitto collettivo. Si tratta di qualsiasi conflitto tra più lavoratori o sindacati, da un lato, e uno o più datori di lavoro o le loro organizzazioni, dall'altro.
| Elemento | Conflitto individuale | Conflitto collettivo |
|---|---|---|
| Le parti | Un dipendente e un datore di lavoro | Alcuni dipendenti o sindacati e il datore di lavoro |
| Obiettivo | Diritti individuali previsti dal contratto e dal Codice | Interessi collettivi e contratto collettivo |
| La strada | Tribunale competente | Mediazione, conciliazione, arbitrato |
| Scadenza | Tre anni, ovvero 180 giorni per andarsene. | 10 giorni, 10 giorni, 3 settimane |
Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della legge sono, in linea di principio, esaminate dal tribunale o dal Tribunale arbitrale, ai sensi dell'articolo 191, comma 2, anche quando si tratta di controversie collettive.
In questo caso, il Codice non prevede alcuna procedura preliminare obbligatoria. Ciò che conta sono i termini, poiché scadono rapidamente.
| Richiesta | Scadenza | Articolo |
|---|---|---|
| Diritti derivanti dal rapporto di lavoro | 3 anni dalla nascita del diritto | 203, punto 1 |
| Dimissioni senza giusta causa | 180 giorni dalla scadenza del periodo di preavviso | 146, punto 2 |
| Il movente dell'abuso è stato rivelato in seguito | Sono passati 30 giorni dalla scoperta | 146, punto 2 |
| Soluzione immediata e ingiustificata | Sono passati 180 giorni da quando la relazione è finita | 155, punto 4 |
| Provvedimento disciplinare | È passato un anno da quando è stata adottata la misura | 203, punto 1 |
| Il risarcimento richiesto dal datore di lavoro | 6 mesi dalla data di notifica | 203, punto 2 |
Attenzione: l’articolo 203, comma 3, prevede una conseguenza che le imprese spesso trascurano. Si ritiene che il datore di lavoro abbia rinunciato a qualsiasi diritto maturato durante il rapporto di lavoro se, alla scadenza del contratto, non ha comunicato per iscritto al dipendente le proprie riserve e pretese.
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Il codice stabilisce una sequenza obbligatoria. Nessuna fase viene saltata.
Fase 1. L'intermediario. Viene adita su richiesta di qualsiasi parte interessata, rivolta al ministro competente in materia di lavoro o all’Ispettorato statale del lavoro. Interviene senza indugio. La procedura è obbligatoria e ha una durata massima di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 192.
Fase 2. L'Ufficio di conciliazione. La procedura ha inizio quando il mediatore dichiara il fallimento della mediazione. Le parti sono tenute a presentarsi e a partecipare alle udienze. L’ufficio presenta una proposta di conciliazione. La procedura è obbligatoria e ha una durata massima di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 193.
Fase 3. Il tribunale arbitrale. Qualora non si giunga a un accordo, entrambe le parti possono sottoporre congiuntamente la questione ad arbitrato. Esse scelgono liberamente uno o tre arbitri da un elenco fornito dal ministero. L’arbitrato si conclude entro tre settimane, ai sensi dell’articolo 194.
Il lodo arbitrale costituisce un titolo esecutivo ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile. Gli arbitri sono retribuiti dalle parti, mentre la procedura di conciliazione è gratuita.
L'Ufficio di conciliazione è istituito in ogni contea ed è competente per le controversie che sorgono al suo interno. L’Ufficio nazionale di conciliazione ha sede a Tirana e si occupa delle controversie che interessano più di un distretto. È composto dal presidente, da due rappresentanti dei sindacati più rappresentativi e da due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro.
L'articolo 195 consente alle parti di designare se stesse come mediatore, ufficio di conciliazione o collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie.
In tal caso, il mediatore e l’ufficio di conciliazione statale non sono responsabili, salvo nel caso in cui il meccanismo previsto dall’accordo non possa essere attivato tempestivamente.
Per i servizi di importanza vitale, l’articolo 196 prevede che, a seguito della mediazione e della conciliazione, si ricorra all’arbitrato obbligatorio e definitivo, con tre arbitri. Qualora le parti non riescano a concordare la scelta, gli arbitri vengono designati a sorte dal tribunale entro cinque giorni.
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L'articolo 181, paragrafo 4, stabilisce una norma che modifica radicalmente la procedura di revoca per questa categoria.
La risoluzione del contratto dei rappresentanti sindacali da parte del datore di lavoro senza il consenso dell’organizzazione è nulla. L’organizzazione può negare il proprio consenso qualora la risoluzione violi il principio della parità di trattamento o qualora comprometta gravemente e renda impossibile il normale funzionamento del sindacato.
La richiesta del datore di lavoro deve ricevere risposta entro otto giorni. Il datore di lavoro può risolvere il contratto solo se ottiene il consenso o se il tribunale ritiene infondato il rifiuto di concederlo.
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La maggior parte dei conflitti individuali a cui assistiamo non è nata come controversia legale. Tutto è iniziato con la scomparsa di un documento.
1. Il contratto, contenente tutti gli elementi previsti dall'articolo 21, è stato firmato e consegnato.
2. Documentazione aggiuntiva relativa a eventuali variazioni di stipendio o di mansioni, anziché accordi verbali.
3. Registro delle ore lavorative e delle ferie, aggiornato mensilmente.
4. Busta paga relativa a ciascun periodo di paga, con le maggiorazioni e le detrazioni indicate separatamente.
5. La procedura di reclamo per iscritto, che offre al dipendente una via interna prima di ricorrere a quella esterna.
6. Notifica scritta delle riserve e dei reclami prima della scadenza del contratto, ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3.
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Quando la controversia riguarda la retribuzione o le indennità, gli importi vengono innanzitutto verificati presso Condizioni di fatturazione e pagamento, poiché vi si riscontra la prima traccia di attività di calcolo.
Fino a 10 giorni. La procedura è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 192, comma 3.
Ha una durata massima di 10 giorni ed è inoltre obbligatorio, ai sensi dell'articolo 193, comma 7. È gratuito.
Entro tre settimane dalla costituzione del collegio arbitrale, ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 4.
Non di norma. È richiesto congiuntamente da entrambe le parti. Fanno eccezione i servizi di importanza vitale, per i quali l’arbitrato è obbligatorio e definitivo, ai sensi dell’articolo 196.
Entro 180 giorni dalla scadenza del termine di preavviso, oppure entro 30 giorni dalla scoperta del motivo abusivo.
Tre anni dalla data di insorgenza del diritto, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 203, comma 1.
Solo previo consenso dell’organizzazione sindacale, oppure qualora un tribunale ritenga infondato il rifiuto di concederlo. In assenza di tale consenso, l’accordo è nullo.
Il ministro competente in materia di lavoro o l'autorità amministrativa da lui autorizzata, ai sensi dell'articolo 188/a.
Quasi ogni controversia individuale che finisce in tribunale ha origine dalla mancanza di un documento, non da un vero e proprio disaccordo, e quindi le scadenze giocano a sfavore della parte priva di prove. In qualità di consulenti economici esterni, ci occupiamo di tenere in ordine contratti, allegati e registri in modo che la controversia non abbia alcun appiglio, come parte dell’abbonamento mensile.
