
Il periodo di prova è il periodo iniziale di rapporto di lavoro durante il quale ciascuna delle parti può risolvere il contratto con un preavviso di soli cinque giorni. Il Codice del lavoro lo definisce come i primi tre mesi, ma può essere abbreviato o escluso mediante accordo scritto. Durante il periodo di prova non si applica la procedura di licenziamento con preavviso, poiché questa ha inizio solo al termine del periodo di prova.
Questa pagina illustra la durata del periodo di prova in base al tipo di contratto, i casi in cui non è possibile rinunciarvi in alcun modo e quali obblighi rimangono vincolanti durante tale periodo.
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L'articolo 142 stabilisce chiaramente che i primi tre mesi di rapporto di lavoro sono considerati un periodo di prova. Questa è la norma applicabile ai contratti a tempo indeterminato e si applica anche in assenza di specifiche disposizioni tra le parti.
| Tipo di contratto | Durata del test | Articolo |
|---|---|---|
| Ora non specificata | I primi tre mesi, ancora prima che fossero scritti | 142 |
| Fissata la scadenza | Fino a tre mesi, ma solo se è previsto per iscritto. | 150 |
L'articolo 150 prevede che le parti concordino per iscritto il periodo di prova e che questo non superi i tre mesi. Questa è la principale differenza tra le due tipologie di contratto. Nel contratto a tempo indeterminato il periodo di prova è previsto dalla legge; nel contratto a tempo determinato deriva esclusivamente dal contratto stesso.
L'articolo 142, paragrafo 2, prevede che il periodo di prova possa essere ridotto o soppresso mediante accordo scritto o contratto collettivo. Esso non può essere prorogato oltre i tre mesi.
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Esiste una sola eccezione, ma è piuttosto frequente. La disposizione non si applica qualora le stesse parti abbiano precedentemente stipulato un contratto di lavoro avente per oggetto lo svolgimento della stessa attività lavorativa.
Un dipendente ha lavorato per sei mesi con un contratto stagionale come cameriere. L'anno successivo è tornato a ricoprire la stessa mansione con un nuovo contratto. Il periodo di prova non può essere applicato poiché la natura del lavoro è la stessa. Se il datore di lavoro lo licenzia entro tre mesi invocando il periodo di prova, il licenziamento rimane impugnabile.
La stessa regola si applica quando un dipendente passa da un contratto a tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato per la stessa mansione, oppure quando riprende il lavoro dopo una breve interruzione.
L'articolo 142, comma 3, recita espressamente: Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può risolvere il contratto dandone preavviso all'altra parte con almeno cinque giorni di anticipo.
Il termine si applica in egual misura sia al datore di lavoro che al dipendente. Non vi è più un termine per una delle parti e uno più breve per l’altra.
La legge non lo prevede espressamente, ma l'onere della prova spetta a chi sostiene di aver dato comunicazione. Una comunicazione orale non può essere provata, pertanto, nella pratica, viene sempre effettuata per iscritto e confermata per iscritto.
Il Codice non prevede la sospensione del periodo di prova in caso di inabilità temporanea. Se un dipendente è assente per due settimane per malattia, il periodo di prova termina comunque il novantesimo giorno. Quando il datore di lavoro valuta in modo obiettivo il dipendente, l’unica opzione è quella di risolvere il rapporto di lavoro, non di prorogare il periodo di prova.
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Ecco perché il periodo di prova riveste un valore concreto per il datore di lavoro e perché la sua assenza comporta costi elevati.
L'articolo 144 avvia la procedura con le parole che seguono il periodo di prova. Pertanto, la riunione preliminare con preavviso di 72 ore, l'esposizione dei motivi e la decisione scritta entro un termine compreso tra 48 ore e una settimana non si applicano durante il periodo di prova.
Analogamente, l’articolo 143 prevede termini di preavviso scalari solo dopo il periodo di prova. Pertanto, durante il periodo di prova il termine di preavviso rimane di cinque giorni, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro fino a quel momento.
Nota: l’omissione della clausola nel contratto non la elimina da un contratto a tempo indeterminato, poiché in tal caso essa deriva dalla legge. In un contratto a tempo determinato, invece, esso viene completamente eliminato. In tal caso, il preavviso dato entro tre mesi segue l’intera procedura di cui all’articolo 144 e il mancato rispetto di tale procedura comporta il pagamento di due mesi di stipendio.
Il periodo di prova agevola la risoluzione del contratto. Non sospende tuttavia alcun altro obbligo.
Le dimissioni durante il periodo di prova non possono essere motivate da un motivo vietato. L'articolo 146 considera il licenziamento privo di giusta causa qualora sia motivato da ragioni discriminatorie, dall'appartenenza sindacale o dall'adempimento da parte del lavoratore di un obbligo di legge.
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Non è richiesta alcuna azione. Il rapporto prosegue automaticamente e il contratto passa al regime ordinario.
Nel caso di un contratto a tempo determinato, l’articolo 150 apporta un chiarimento. Se il contratto non viene risolto durante il periodo di prova, tale periodo viene conteggiato nella durata del contratto. Pertanto, il periodo di prova non prolunga la durata concordata.
A partire dal novantunesimo giorno cambiano due cose. Il periodo di preavviso passa da due settimane a tre mesi a seconda degli anni di servizio, e per lasciare l’incarico è necessario un incontro preventivo ai sensi della Sezione 144.
I primi tre mesi di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 142. Essi possono essere abbreviati o omessi mediante accordo scritto, ma non possono essere prorogati oltre i tre mesi.
In un contratto a tempo indeterminato, tale clausola deriva dalla legge anche se non è stata espressamente formulata per iscritto. In un contratto a tempo determinato, invece, deve essere prevista per iscritto; in caso contrario, non sussiste.
Cinque giorni, sia per il datore di lavoro che per il dipendente, ai sensi dell’articolo 142, comma 3.
Sì. La procedura prevista dalla Sezione 144 ha inizio solo dopo il periodo di prova. Tuttavia, il preavviso di cinque giorni rimane obbligatorio.
No, quando il contratto precedente aveva per oggetto l'esecuzione dello stesso lavoro.
Il regolamento non prevede alcuna sospensione. Il processo si conclude all’ora prevista, indipendentemente da eventuali assenze.
Sì, a partire dal primo giorno di lavoro e sull’importo effettivo dello stipendio. La prova non modifica alcun obbligo di dichiarazione o di pagamento.
No. Il premio di anzianità prevede che il rapporto di lavoro sia durato almeno tre anni, ai sensi dell’articolo 145.
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